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Sentenza — n. 47320/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal judgments due to lack of effective notification and allows acquittal via prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and the first-instance conviction against Renzo Menzo for attempted robbery. The defendant argued that the lack of a formal summons and his inability to know the proceedings due to the absence of a defense attorney constituted absolute nullity. The court found that the office-appointed attorney had no effective professional relationship with the defendant, rendering the notification invalid and the proceedings null. However, the court also determined that the crime had expired due to the passage of time, resulting in the extinction of the offense without remittal for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 420-quater cod. proc. pen.: The lack of effective notification to the accused, caused by the absence of a valid professional relationship with the office-appointed defense attorney, renders the proceedings absolutely null and leads to the extinction of the offense if the prescription period has elapsed.

Parole chiave

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nullity of proceedings office-appointed attorney effective notification prescription period extinction of offense lack of summons criminal procedure partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 420-quater cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all'art. 420-quater cod.
art. 420-quater cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, Darwish Mhaamed
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENZO RENZO nato a MILANO il 07/01/1977 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14/1/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/2/2018, che aveva condannato Renzo Menzo per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado, citando giurisprudenza di legittimità sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Ed invero, risulta dagli atti che nel verbale di identificazione, non avendo indicato il Menzo il difensore di fiducia, gli veniva nominato d'ufficio l'avv.

Caterina Murgo del foro di Bologna, presso il cui studio professionale eleggeva domicilio; che da quel momento tutte le notifiche erano effettuate presso il difensore di ufficio e l'imputato, già dall'udienza preliminare, veniva dichiarato assente; che la dichiarazione di assenza era ribadita sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello; che il difensore con i motivi aggiunti chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per la mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte del Menzo, insistendo sulla inidoneità della notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario.

Poiché tutte le notifiche successive al verbale di identificazione sono state effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relativa alla conoscenza del processo da parte del Menzo, come eccepita innanzi alla Corte territoriale dal difensore di ufficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, Darwish Mhaamed, Rv. 279420 - 01).

Nel caso di specie, il difensore ha allegato il certificato di residenza storico dell'imputato, da cui risulta che lo stesso è stato «cancellato per irreperibilità ad accertamento dal 22/8/2011», né vi sono elementi ulteriori da cui poter desumere che il Menzo si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento a suo carico. Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo - che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato e, quindi, la mancata realizzazione delle condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio e l'assistito - hanno determinato una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa notifica all'imputato (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a 9 determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato) della citazione a giudizio.

Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e revocate le statuizioni civili.

2. La corretta instaurazione del rapporto processuale, tuttavia, impone di verificare se sia maturata la prescrizione. Orbene, tenuto conto che il tentativo di rapina impropria per cui si procede, commesso in data 17/10/2013, è punito con la pena massima della reclusione di anni sei mesi otto, la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni otto e mesi quattro, di talché è maturata in data 17/2/2022. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revoca le statuizioni civili e dichiara il reato estinto per prescrizione. Così deciso in R