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Sentenza — n. 47318/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lack of motivation, upholding conviction for receipt of stolen bank card.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the lack of subjective intent and insufficient evidence. The defense argued the defendant only had temporary possession of a bank card without a name, yet the lower courts found guilt based on her use of the card for purchases. The court ruled that appeals cannot re-evaluate factual evidence or propose alternative factual reconstructions, thereby upholding the conviction for the crime of receipt.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding; appeals must focus on legal errors, not alternative factual reconstructions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defense receipt of stolen property bank card possession factual re-evaluation prohibition abuso di carte-chèques riproduzione e imitazione di biglietti di banca titolari di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 595 c.p.p.
Art. 493-ter cod. pen.
278225); 3 ' quanto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., la Levakovic era in possesso della playstation acquistata presso il negozio "Game Stop" ed aveva digitato il pin della tessera al momento dell'acquisto della merce presso "Sorelle Ramonda", quindi in entrambe le occasioni aveva fatto uso della tessera.
art. 493-ter cod. pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Levakovic Ornella responsabile dei reati di ricettazione (per avere ricevuto una tessera bancoposta provento di furto) e di quello oggi previsto dall'art. 493-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012
265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Sez. 2, 18/10/2019, dep. 31/01/2020, Slavov
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC ORNELLA nato a TREVISO il 28/08/1994 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Levakovic Ornella responsabile dei reati di ricettazione (per avere ricevuto una tessera bancoposta provento di furto) e di quello oggi previsto dall'art. 493-ter cod. pen. (per avere utilizzato la predetta tessera prelevando denaro ed utilizzandola per effettuare pagamenti di merce). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando l'assenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, visto che la Levakovic non aveva mai avuto il possesso della tessera ma, semmai, una mera detenzione temporanea: infatti, dall'istruttoria dibattimentale era emerso come la tessera bancoposta fosse stata utilizzata per la prima volta presso il negozio Game Stop dalla sola signora Olivieri, e che dalle immagini del circuito di videosorveglianza del negozio Sorelle Rannonda si vedeva che la signora Levakovic porgeva la tessera al cassiere il quale, effettuato il pagamento, restituiva la carta alla Olivieri, che poi la tratteneva rimettendola all'interno della sua borsa.

Quanto all'elemento soggettivo, si era indicato come rilevatore della consapevolezza dell'imputata del delitto presupposto della ricettazione la titolarità della carta, senza considerare che nel caso di specie mancava il nominativo sulla tessera. 1.2 II difensore lamenta la manifesta illogicità e l'omissione della motivazione con riferimento al reato di ricettazione in relazione alla prova della sussistenza del reato ogni oltre ragionevole dubbio, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta concorsuale da parte della Levakovic, rinvenuta nel "ricevere" la carta. 1.3 In relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., il difensore aveva censurato, con riferimento all'episodio avvenuto presso il negozio "Game Stop" l'insussistenza dell'elemento materiale del delitto, mentre per il fatto avvenuto presso "Sorelle Ramonda" l'erronea e insufficiente valutazione delle emergenze processuali; i giudici di merito avevano invocato l'istituto del concorso di persone nel reato per supplire all'assenza di prova in merito alla penale responsabilità della ricorrente con riferimento all'episodio avvenuto presso "Game Stop", nonché alla mancata diversificazione dei coefficienti di responsabilità delle imputate in relazione al fatto occorso presso "Sorelle Ramonda". 1.4 Sempre con riferimento al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., il difensore rileva che la Corte di appello aveva rideterminato temporalmente i fatti per sostenere la pronuncia di condanna, offrendo una lettura contraddittoria degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, imputando alla ricorrente l'indebito utilizzo di una carta di cui non aveva il possesso, non nominativa, e utilizzando come prova un secondo acquisto non eseguito con la carta oggetto di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso di specie, i motivi di ricorso, propongono una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti, senza considerare che: quanto alla ricettazione, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (vedi Sez.2, 18/10/2019, dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225); 3 ' quanto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., la Levakovic era in possesso della playstation acquistata presso il negozio "Game Stop" ed aveva digitato il pin della tessera al momento dell'acquisto della merce presso "Sorelle Ramonda", quindi in entrambe le occasioni aveva fatto uso della tessera.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma