Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise EU trademark issue earlier.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, citing the appellant's failure to specify legal grounds and the improper introduction of a new argument. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a co-defendant and violated law by relying on a trademark registration without proof, while also citing a recent EU Court decision on Adidas trademark nullity. The court rejected these claims because the second ground was not raised during the appellate proceedings, violating the principle of devolution, and the first ground was too generic to be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020: A cassation appeal is inadmissible if grounds are not specifically stated or if new legal issues are raised for the first time that could have been addressed to the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBAYE SERIGNE YANKHOBA nato il 15/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27/10/2021 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 30/3/2015, che aveva condannato Serigne Yankhoba Nbaye per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. - riduceva la pena e confermava nel resto la sentenza.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riferibilità della merce contraffatta al ricorrente. Evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del Mbaye - che ha attribuito la merce sequestrata a tale Dauda Niang, che era con lui in auto e si era poi dato alla fuga - affermando che detto soggetto non risulta censito in nessuna banca dati; che, invece, trattasi di soggetto stabilmente presente sul territorio dello Stato, come si evince dalla documentazione allegata; che, dunque, si è in presenza di un travisamento della prova per omissione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla prova della tutela penale del marchio Adidas.
Contesta l'orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di secondo grado, che hanno ritenuto la registrazione dei marchi nel territorio dello Stato in ragione della loro particolare notorietà ed in assenza di prova in senso contrario. Sotto altro profilo richiama la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Causa T-307/17 del 19/6/2019, Adidas AG/EUIPO), che ha dichiarato «la nullità del marchio dell'Unione Adidas, che consiste in tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione» ed afferma che le scarpe a marchio Adidas sono riconoscibili, dunque, note proprio per la presenza delle tre bande parallele poste di traverso rispetto alla lunghezza della scarpa; che allora, almeno con riferimento alle scarpe con detto marchio, grava sull'accusa l'onere di provare che il marchio riprodotto sulle scarpe in sequestro non fosse riconducibile a quello dichiarato nullo; che in conclusione nel caso di specie si è di fronte ad un travisamento della prova per invenzione, essendo stata utilizzata una prova non acquisita al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è inammissibile perché aspecifico. Se è vero che Dauda Niang è soggetto presente sul territorio dello Stato, munito di documenti di riconoscimento, per cui la Corte territoriale ha errato nel dichiararlo sconosciuto alle banche dati, è pur vero che la difesa non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità. In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la questione relativa alla identificazione del passeggero non risulta determinante, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato l'ulteriore e decisivo elemento costituito dalla condotta di guida tenuta dal Mbaye - che non si fermava all'alt intimato dai verbalizzanti, ma proseguiva la marcia eseguendo anche un sorpasso azzardato, accelerando nel momento in cui gli agenti operanti si ponevano all'inseguimento - concludendo quantomeno per il concorso nei reati. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. In particolare, il ricorrente si duole dell'adesione della Corte territoriale ad un determinato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro molto più recente, senza indicare le ragioni per cui nel caso oggetto di scrutinio i giudici avrebbero dovuto aderire all'altro orientamento, che risulta particolarmente datato. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01;
Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtellì, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.2.1 Anche il secondo profilo di doglianza è inammissibile, perché non consentito dalla legge. Ed invero, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01;
Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che la decisione del Tribunale dell'Unione europea invocata è intervenuta in data 19/6/2019, dunque, oltre due anni prima che fosse pronunciata la sentenza impugnata, di talchè la difesa avrebbe potuto sottoporre la questione alla Corte territoriale con memoria scritta, tenuto conto che il giudizio di appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 23 -bis D.L. 137/2020, conv. con legge del 18 dicembre 2020, n. 176. Orbene, non essendo stata investita della questione la Corte di appello, tale tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Ed invero, in questo caso non è in discussione il potere del giudice di attribuire ai fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto piuttosto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare una determinata questione se prima la stessa non è stata sottoposta al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della prova che il marchio apposto sulle scarpe in sequestro non fosse riconducibile a quello dichiarato nullo dal Tribunale dell'Unione europea, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore