Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of request for alternative sentencing and discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request for alternative sentencing was not explicitly made by the appellant. The appellant argued the lower court failed to justify rejecting the substitution of prison time with home detention, yet the court held such substitution remains a discretionary judicial evaluation based on statutory criteria. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not formally request the alternative measure, relieving the appellate judge of the duty to provide specific reasoning for its denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The substitution of custodial sentences with alternative measures is a matter of judicial discretion rather than a right, requiring an explicit request from the defendant to trigger the obligation of the appellate court to provide specific reasoning.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COVACI IONUT CLAUDIU nato in Romania il 16/10/2001 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 7/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Ionut Claudiu Covaci con sentenza del Tribunale di Napoli del 14/6/2022, rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzione domiciliare, pur avendo poi provveduto a sostituire la misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice ... Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).
Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis>> (Sezione 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino). Nel caso di specie, rileva il Collegio che la difesa non ha sollecitato il giudice di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva (circostanza questa che avrebbe imposto al giudice di secondo grado di dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva richiesta), che comunque la Corte territoriale ha effettuato una prognosi infausta in ordine alla sostituzione della pena detentiva e che in ogni caso le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono incompatibili con i reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1 -ter, ord. pen. (tra cui la rapina aggravata per cui si procede), per i quali la concessione di misure alternative alla detenzione, quali la semilibertà e la detenzione domiciliare, è possibile solo se subordinata agli stringenti limiti ivi previsti, che nel caso di specie non ricorrono.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il