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Sentenza — n. 47098/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special power of attorney for third-party intervenor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, a third-party interested party, lacked a special power of attorney required for representation. The lower court had granted a pre-trial seizure of funds, and the appellant argued the money was legitimate personal property. The Supreme Court ruled that without a specific authorization under Article 100 of the Code of Criminal Procedure, the appeal cannot proceed, citing binding precedent from the Plenary Section.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 182 c.p.c.: The absence of a special power of attorney for private parties other than the accused renders the appeal inadmissible and cannot be cured by a judge-granted deadline.

Parole chiave

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special power of attorney third party representation inadmissibility appeal pre-trial seizure Code of Criminal Procedure bene sequestrato sottrazione di cose sequestrate appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
Art. 182 c.p.c.
100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".
Art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. ez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017
Sez. ez. 2, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017
Sez. ez. 2, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011
Sez. Un., Sentenza n. 47239 del 30.10.2014
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tokkri Orsjola nata in Albnia il 27/9/1989 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento in data 27/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. Claudio Cicognani con la quale ha insistito nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18.4.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi degli artt. 321, co. 2, c.p.p., 240 bis e 648 bis c.p., il sequestro preventivo della somma di euro 6.900,00 ritenuto .2o profitto di reato e rinvenuto in esito a perquisizione nell'appartamento condotto in locazione dalla ricorrente e dall'indagato Biba Florjan. 2.Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame la terza interessata Tokkri Orsjola, eccependo l'erroneità del provvedimento per essere la somma di denaro, di provenienza lecita e non riferibile all'indagato, ma destinata a proprie esigenze personali.

Il Tribunale con provvedimento in data 27/6/2023, rigettava la richiesta di riesame ritenendo sussistenti tutti presupposti del sequestro preventivo. 3.Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame, propone ricorso per cassazione la Trokki eccependo, sotto diversi profili, violazione di legge. Il Tribunale non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ed avrebbe illegittimamente mutato il titolo ablativo da sequestro probatorio, a sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve, in punto di fatto ed via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dall'avv. Claudio Cicognani, difensore di Tokkri Orsjola, terza interessata e non indagata nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo; il ricorso, pertanto; è inammissibile non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame ( Sez. ez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 Cc. (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 . 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505 - 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Cc. (dep. 07/04/2011 ) Rv. 249873). 2.Su tale questione sono intervenute peraltro anche le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47239 del 30.10.2014), le quali, dopo un'ampia ricostruzione delle coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa