Ordinanza — n. 46737/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 34621 del 12/05/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Reca Biagio, nato a Napoli il 5/10/1953. Nel dispositivo pronunciato alla pubblica udienza del 12/05/2023, è stato erroneamente riportato il cognome dell'imputato in «Rega Biagio», ferma restando la correttezza di tutti gli altri dati identificativi del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34621 del 12/05/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Reca Biagio, nato a Napoli il 5/10/1953. Nel dispositivo pronunciato alla pubblica udienza del 12/05/2023, è stato erroneamente riportato il cognome dell'imputato in «Rega Biagio», ferma restando la correttezza di tutti gli altri dati identificativi del ricorrente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECA BIAGIO nato a NAPOLI il 05/10/1953 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale GIULIO ROMANO il quale ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 34621 del 12/05/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Reca Biagio, nato a Napoli il 5/10/1953.
2. Nel dispositivo pronunciato alla pubblica udienza del 12/05/2023, è stato erroneamente riportato il cognome dell'imputato in «Rega Biagio», ferma restando la correttezza di tutti gli altri dati identificativi del ricorrente.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Giulio Romano, con requisitoria del 4/10/2023, ha chiesto procedersi alla correzione.
4. Deve pertanto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza, dovendosi correttamente indicare il cognome dell'imputato in Reca, anziché Rega.
5. Nessuna correzione, invece, deve essere apportata alla sentenza depositata in quanto già correttamente indicato il cognome dell'imputato nell'intestazione, nella motivazione e nello stesso dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, nel senso che, laddove è indicato come inammissibile il ricorso di «Rega Biagio», si legga «Reca Biagio». Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così decis