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Ordinanza — n. 46736/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46736/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Canistro Valentina, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 22/06/2023 che ha applicato all'imputata, in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio, la pena di giustizia in continuazione con i fatti oggetto di giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 62 del 2022.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 22/06/2023 che ha applicato all'imputata, in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio, la pena di giustizia in continuazione con i fatti oggetto di giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 62 del 2022.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale procedura di ricusazione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Canistro Valentina, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANISTRO VALENTINA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/08/1986 avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Canistro Valentina, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 22/06/2023 che ha applicato all'imputata, in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio, la pena di giustizia in continuazione con i fatti oggetto di giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 62 del 2022.

2. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. sul rilievo che «appare sproporzionato l'aumento di mesi sei di reclusione apportato per i capi di imputazione n.

9) e 11) in quanto non rispecchianti la gravità dei fatti contestati».

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito in sede di legittimità. 3.1. Ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per dedurre l'illegalità della pena, ipotesi neppure denunciata e non presente nel caso in esame.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec