Ordinanza — n. 46729/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Foggia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, decideva sull'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. contro il provvedimento con il quale il Tribunale, all'esito della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (dichiarata con sentenza del 2 febbraio 2023 con motivazione contestuale) aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente e, segnatamente, di una patente di guida e di una carta d'identità contraffatte, oltre che di un muletto privo di dati identificativi e di una moto con telaio abraso. Il Tribunale rilevava la carenza di motivazione del provvedimento che aveva disposto la confisca, ma non restituiva i beni vincolati in quanto riteneva che gli stessi fossero passibili di confisca obbligatoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-bis cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 240, comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 46729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 240 cod. pen.): non sarebbe stata accertata l'illiceità delle cose in sequestro e, precipuamente, del muletto di colore giallo; pertanto non poteva dirsi che la detenzione o l'alienazione di tali beni costituisse reato ed imponesse la confisca ai sensi art. 240, comma 2 cod. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOSIO ANGELO MATTEO nato a CERIGNOLA il 06/10/1965 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, decideva sull'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. contro il provvedimento con il quale il Tribunale, all'esito della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (dichiarata con sentenza del 2 febbraio 2023 con motivazione contestuale) aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente e, segnatamente, di una patente di guida e di una carta d'identità contraffatte, oltre che di un muletto privo di dati identificativi e di una moto con telaio abraso. Il Tribunale rilevava la carenza di motivazione del provvedimento che aveva disposto la confisca, ma non restituiva i beni vincolati in quanto riteneva che gli stessi fossero passibili di confisca obbligatoria.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 240 cod. pen.): non sarebbe stata accertata l'illiceità delle cose in sequestro e, precipuamente, del muletto di colore giallo; pertanto non poteva dirsi che la detenzione o l'alienazione di tali beni costituisse reato ed imponesse la confisca ai sensi art. 240, comma 2 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 collegio ritiene che l'atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. debba essere qualificato come "opposizione" al provvedimento del Tribunale che, in data 6 aprile 2023, ha respinto, in qualità di "giudice dell'esecuzione" la richiesta di dissequestro dei beni vincolati. Si riafferma, infatti, che l'intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non preclude l'adozione del provvedimento ablativo, sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi; in tal caso la cognizione sulla adozione della confisca, ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, Di Rosa, Rv. 273534 - 01).
La riqualificazione è necessaria per consentire che sulla richiesta di restituzione si sviluppi la sequenza procedimentale prevista agli artt. 676 e 664, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che il rigetto della richiesta di restituzione debba essere "opposto" e che l'eventuale ulteriore provvedimento reiettivo possa essere, invece, oggetto di ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Qualificato ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667 comma 4, cod. proc. pen. l'atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 20 o