Ordinanza — n. 46723/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore della parte civile Sabrina Oggioni rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Rilievo, ometteva la menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile. Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Oggioni Sabrina, che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Oggioni Sabrina, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge".
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46723/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Oggioni Sabrina, che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Oggioni Sabrina, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge".
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile OGGIONI SABRINA nel procedimento a carico di: RILIEVO LUIGI nato a NAPOLI il 12/09/1982 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore della parte civile Sabrina Oggioni rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Rilievo, ometteva la menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile.
2. Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Oggioni Sabrina, che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Oggioni Sabrina, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge".
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parole: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Oggioni Sabrina, che si liquidano come da dispositivo";- in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "Sentenza a motivazione semplificata", le parole:" condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Oggioni Sabrina, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge". Manda alla cancellerie per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023 L'esten