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Sentenza — n. 46717/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha condannato Stefano Sorci alla pena di anni 4, mesi 4, giorni 40 ed euro 826,66 di multa in relazione ai reati di rapina e furto aggravati.

Regesto Legislator

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art. 29 cod. pen; Sentenza — n. 46717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza degli artt. 28 e 29 cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Il Giudice di merito ha omesso di applicare la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. nonostante la pena base determinata per il reato di rapina aggravata sia pari ad anni 5 di reclusione ed euro 930,00 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina altri reati sanzione penale aggravamento della pena furto di lieve entità riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 29 cod. pen
Il Giudice di merito ha omesso di applicare la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 03/03/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti del procedimento a carico di Sorci Stefano nato a Marino il 25/05/1987, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha condannato Stefano Sorci alla pena di anni 4, mesi 4, giorni 40 ed euro 826,66 di multa in relazione ai reati di rapina e furto aggravati.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza degli artt. 28 e 29 cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Il Giudice di merito ha omesso di applicare la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. nonostante la pena base determinata per il reato di rapina aggravata sia pari ad anni 5 di reclusione ed euro 930,00 di multa.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (vedi Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980-01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 4472 del 13/01/2023, D'Alterio, non massimata). La Corte di appello di Brescia non ha correttamente applicato tale principio poiché la pena base applicata per il reato più grave, diminuita di un terzo per il rito, era superiore a tre anni (pena base per il reato più grave di rapina di anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. ad anni 3 e mesi 4 di reclusione) con conseguente necessaria applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

L'impugnato provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio, potendo questa Corte disporre, ai sensi dell'art. 620, lett. L), cod. proc. pen., l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in quanto tale deliberazione non implica alcun giudizio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, che