Sentenza — n. 46716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANullità del decreto di citazione a giudizio in appello pe , omessa notifica al difensore di fiducia (avv. Antonio Crusca del foro di Paola, con pec avvocatoantoniocrusco@pec.it), essendo l'avviso di fissazione stato inviato ad un indirizzo pec diverso (avv.antoniocrusco@pecit) da quello di pertinenza del legale. La Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità in quanto si era proceduto con rito cartolare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen, art. 121 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fondato è il secondo motivo, risultando omessa la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, avvenuta in favore del differente avvocato; di ciò si dolse il difensore attraverso una memoria trasmessa alla Corte territoriale il giorno prima dell'udienza. Dell'invio della memoria vi è traccia negli atti del fascicolo, risultando in data 3/04/2023 pervenuta alla cancelleria della Corte d'appello alle ore 13:14 una pec dall'indirizzo del difensore in cui si dava espressamente atto della trasmissione della memoria ex art. 121 cod. proc. pen., che poi il difensore ha allegato al presente ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO NICOLA nato a AGROPOLI il 07/07/1982 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza i -npugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Santoro Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 04/04/2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. Al riguardo, articolando tre motivi, deduce:
1. Nullità del decreto di citazione a giudizio in appello pe , omessa notifica al difensore di fiducia (avv. Antonio Crusca del foro di Paola, con pec avvocatoantoniocrusco@pec.it), essendo l'avviso di fissazione stato inviato ad un indirizzo pec diverso (avv.antoniocrusco@pecit) da quello di pertinenza del legale. La Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità in quanto si era proceduto con rito cartolare.
2. Violazione del principio del contraddittorio avendo omesso la Corte territoriale di comunicare al difensore le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché di motivare in ordine alla relativa eccezione di nullità sollevata con apposita memoria dal difensore inviata via pec alla Corte di merito il 3/04/2023.
3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Giulio Romano, con requisitoria del 2/10/2023, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
1. Quanto al primo motivo, se è vero, infatti, che la citazione per il giudizio di appello venne trasmessa ad indirizzo pec di altro legale omonimo (l'esame dell'estratto dell'elenco dell'Ordine degli Avvocati di Paolo conferma la circostanza), risulta però che di tale omissione il difensore ebbe contezza prima dell'udienza; pertanto, l'unico vulnus al diritto di difesa ed alle prerogative difensive poteva trarsi dal non essere stato il legale messo in condizione di chiedere tempestivamente la trattazione orale dell'appello, ma di ciò il difensore non si dolse chiedendo la restituzione nel termine, limitandosi a instare per il rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, la cui istanza venne correttamente rigettata dalla Corte di merito in quanto instauratosi il rito cartolare.
2. Fondato è il secondo motivo, risultando omessa la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, avvenuta in favore del differente avvocato; di ciò si dolse il difensore attraverso una memoria trasmessa alla Corte territoriale il giorno prima dell'udienza. Dell'invio della memoria vi è traccia negli atti del fascicolo, risultando in data 3/04/2023 pervenuta alla cancelleria della Corte d'appello alle ore 13:14 una pec dall'indirizzo del difensore in cui si dava espressamente atto della trasmissione della memoria ex art. 121 cod. proc. pen., che poi il difensore ha allegato al presente ricorso.
La circostanza che nel fascicolo della Corte di appello non risulti stampata la memoria ma vi sia soltanto la copia della pec non vale a rendere non provata la circostanza, considerato che sulla copia della pec non vi è alcuna attestazione della cancelleria che il messaggio fosse privo dell'indicato allegato. Nessun esame della memoria e della relativa eccezione risulta essere stato compiuto dalla Corte d'appello. Si è al cospetto, pertanto, di una nullità a regime intermed o tempestivamente eccepita: tenuto conto che il Procuratore generale non si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata, ma ne ha esplicitato le ragioni, doveva essere dichiarata la nullità, disponendosi il relativo adempimento in favore del difensore (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01).
3. La fondatezza del secondo motivo, di carattere processuale, determina l'assorbimento del terzo con cui si è dedotta censura in ordine all'affermazione di responsabilità.
4. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Sa