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Sentenza — n. 46440/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FLESSIGNO FRANCESCO n. a Napoli il 5/5/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 28/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 294 cod.proc.pen, art. 26 cod.proc.pen, art. 27 cod.proc.pen; Sentenza — n. 46440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si è, inoltre precisato, che l'eventuale illegittimità del fermo non rende invalido l'interrogatorio che sia stato espletato nel corso dell'udienza di convalida, dal momento che l'art. 294, primo comma cod. proc. pen. prescinde dalla convalida del fermo o dell'arresto allorché prevede che l'interrogatorio effettuato in quell'udienza esime il giudice dall'obbligo di provvedervi dopo l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 3719 del 06/07/1994, Rv. 199855 - 01). 1.3 Siffatto principio si collega direttamente alla generale previsione dell'art. 26 cod.proc.pen. a mente del quale "l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite".

Parole chiave

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frode nel pignoramento sospensione di pena pignoramento infruttuoso procedura di revisione penale crimine riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 294 cod.proc.pen
Secondo il disposto dell'art. 294 cod.proc.pen., come modificato dall'art.
art. 26 cod.proc.pen
1.3 Siffatto principio si collega direttamente alla generale previsione dell'art. 26 cod.proc.pen.
art. 27 cod.proc.pen
219975-01, la norma dell'art. 27 cod.proc.pen., che prevede l'inefficacia della misura cautelare emessa da giudice incompetente se non rinnovata nel termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti, costituisce eccezione al principio di conservazione sancito all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FLESSIGNO FRANCESCO n. a Napoli il 5/5/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 28/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Flessigno Francesco avverso il provvedimento del Gip di S. Maria Capua Vetere che, in data 13/3/2023, aveva applicato al prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due tentate rapine pluriaggravate, commesse negli uffici postali di Caserta, Via Fabricart e di a Villa Literno, e a una rapina pluriaggravata commessa nell'ufficio postale di Caserta, Via Ferrarecce, nei mesi di gennaio e febbraio 2023.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Andrea Imperato, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 390 e 294 cod.proc.pen., avendo il collegio cautelare ritenuto che l'interrogatorio assunto in sede di udienza di convalida del fermo da parte del Gip di S. Maria Capua Vetere, funzionalmente incompetente per la fase precautelare, non necessitasse di rinnovazione in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il difensore premette che in data 9/3/2023 la Procura delle Repubblica di S. Maria Capua Vetere emetteva nei confronti del Flessigno un decreto di fermo di indiziato di delitto per una serie di rapine ai danni di uffici postali ubicati nel territorio casertano.

La misura veniva eseguita il giorno successivo in Mugnano di Napoli, presso l'abitazione della convivente dell'indagato. Segnala il difensore che, come tempestivamente eccepito dinanzi al Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in atti preliminari alla convalida, l'ufficio adito era funzionalmente incompetente in quanto il luogo di esecuzione del fermo rientra nel circondario del Tribunale di Napoli Nord. Il Giudice procedeva, tuttavia, all'udienza nel corso della quale assumeva l'interrogatorio dell'indagato, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere e, all'esito, non convalidava la misura precautelare, stante la violazione dell'art. 390, comma 1, cod.proc.pen., emettendo tuttavia la misura cautelare inframuraria richiesta dal P.m. senza disporre l'interrogatorio ex art. 294 codice di rito nei cinque giorni successivi.

Secondo il ricorrente a causa della nullità dell'udienza di convalida l'interrogatorio in quella sede espletato deve ritenersi privo di valore. Il Tribunale del riesame investito dell'eccezione difensiva escludeva che la nullità dell'interrogatorio dedotta dal ricorrente riverberasse i suoi effetti sulla successiva fase di applicazione della misura e argomentava circa la piena equipollenza dell'atto assunto in fase di convalida rispetto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., argomenti contestati dalla difesa. Al contrario, ad avviso del difensore, la nullità dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 391, comma 3, codice di rito in quanto assunto da giudice funzionalmente incompetente imponeva di procedere alla rinnovazione dell'atto a seguito dell'adozione della misura cautelare, come di recente ribadito in una recente pronunzia di questa Corte.

Ritiene pertanto il difensore che il titolo cautelare sia inefficace in quanto il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere non ha provveduto all'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La censura difensiva è infondata e non merita accoglimento. Secondo il disposto dell'art. 294 cod.proc.pen., come modificato dall'art. 13 del d.lgs n. 12 del 1991, non è necessario procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare se il giudice vi abbia proceduto nel corso dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto in quanto il richiamato intervento novellatore ha espressamente riconosciuto la fungibilità tra l'interrogatorio ex art. 391, comma 3, cod.proc.pen. e quello disciplinato dall'art. 294 codice di rito. 1.2 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che lo svolgimento di interrogatorio in sede di udienza di convalida del fermo esclude che debba farsi successivamente luogo all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. pur se il giudice, competente per l'adozione della misura, sia incompetente per la convalida (Sez. 3, n. 6281 del 12/01/2010, Rv. 245912 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 48246 del 20/09/2016, Rv. 268160 - 01).

Si è, inoltre precisato, che l'eventuale illegittimità del fermo non rende invalido l'interrogatorio che sia stato espletato nel corso dell'udienza di convalida, dal momento che l'art. 294, primo comma cod. proc. pen. prescinde dalla convalida del fermo o dell'arresto allorché prevede che l'interrogatorio effettuato in quell'udienza esime il giudice dall'obbligo di provvedervi dopo l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 3719 del 06/07/1994, Rv. 199855 - 01). 1.3 Siffatto principio si collega direttamente alla generale previsione dell'art. 26 cod.proc.pen. a mente del quale "l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite".

Come ampiamente rammentato da Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975-01, la norma dell'art. 27 cod.proc.pen., che prevede l'inefficacia della misura cautelare emessa da giudice incompetente se non rinnovata nel termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti, costituisce eccezione al principio di conservazione sancito all'art. 26 e, come tale, ha carattere di tassatività, non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa sì che l'eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare, non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente.

2. Pertanto, nel delineato contesto ermeneutico deve ritenersi che l'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo dinanzi a giudice incompetente territorialmente valga comunque ad assicurare all'indagato il pieno esercizio del diritto di difesa, consentendogli di conoscere l'accusa formulata a suo carico e di svolgere le opportune discolpe, rassegnando elementi a proprio favore, trattandosi di atto, valido ed efficace, che soddisfa le esigenze di garanzia sottese all'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.o Non è fuor di luogo osservare che sotto il profilo processuale è del tutto irrilevante la circostanza che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere in quanto è sufficiente per l'espletamento dell'interrogatorio che l'autorità giudiziaria, con l'osservanza delle garanzie difensive all'uopo prescritte, abbia posto l'interessato nelle condizioni di esporre quanto utile per la propria difesa in relazione al fatto-reato che gli viene addebitato, collegandosi a detti adempimenti il conseguimento dello scopo proprio dell'istituto, indipendentemente dal concreto comportamento del soggetto interrogato e dall'eventuale esercizio della facoltà di non rispondere (in tal senso, Sez. 1, n. 3564 del 03/10/1991, Rv. 188467 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.