Ordinanza — n. 46236/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava a Cannato Giovanni e Parisi Francesco le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di riciclaggio, associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa a compagnia assicurativa agli stessi rispettivamente ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 46236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; entrambi lamentavano violazione dell'art. 606 lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNATO GIOVANNI nato a MOLFETTA il 25/09/1965 PARISI FRANCESCO nato a TERLIZZI il 30/04/1963 avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava a Cannato Giovanni e Parisi Francesco le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di riciclaggio, associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa a compagnia assicurativa agli stessi rispettivamente ascritti.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; entrambi lamentavano violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per omessa motivazione sulla responsabilità e sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non deducibili ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen.. Ed invero, va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza della piattaforma probatoria. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. io Pa LA PRESIDENTE Rnna Pe zzellis P DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 NOV. 2023 IL FUNZIO