Cassation appeal dismissed as inadmissible because interim orders during trial cannot be appealed separately.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it targeted an interim order issued during the trial proceedings. The defense argued for the separation of the defendant and co-accused, but the Court held that such orders are not independently appealable. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 586 comma 1 c.p.p.: Interim orders issued during the trial proceedings cannot be appealed separately and must be challenged only through the appeal against the final judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANNINI PIERO nato a ROMA il 30/01/1951 avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letta la memoria della difesa.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. L'avv.to Albertina Pepe proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Roma che, ritenuto legittimo l'impedimento dello stesso difensore, aveva disposto la separazione della posizione processuale dell'imputato Iannini Piero e l'esame della coimputata Candit Carolina.
2. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile autonomamente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 586 comma 1 cod.proc.pen. l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza. Ne deriva affermare che il difensore dello Iannini non poteva ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la separazione processuale e l'esame di altro coimputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 1IL CONSIGLIERE ES io Pardo i 1A) LA PRESIDENTE CrIna Petr zzellis t DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE