Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible de plano except for confiscation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible de plano. While El Kadi and Charage's arguments regarding sentencing and legal qualification were rejected as manifestly unfounded under specific procedural bars, Oudani's claim regarding property confiscation required ordinary review. The court dismissed the first two appeals immediately and separated Oudani's case for a standard trial on the confiscation issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible de plano for most grounds, except for confiscation measures not agreed upon by the parties which require ordinary review.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHARAGE HAMZA nato il 16/05/1999 e OUADANI ABDOSSAMAD nato a PRATO il 08/06/1996 EL KADI ABDELLAH nato il 31/08/1993 ,'n-A ;t4 R-9 e (f..7 i avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Prato, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava ad El Kadi Abdellah, Oudani Abdossamad e Charage Hamza le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di rapina, ricettazione e cessione di stupefacenti loro rispettivamente ascritti. Disponeva contestualmente la confisca di beni rinvenuti nel possesso di Oudani.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; Oudani lamentava l'eccessività della pena base, l'errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) nonché l'illegittimità della confisca dei beni rinvenuti all'interno della sua abitazione; Charage si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto di reato contestato ai capi a), c), d) ed e) e della errata determinazione della pena base per disomogeneità di trattamento; El Kadi deduceva l'insussistenza di prova in ordine al reato ascritto al capo g) dell'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di El Kadi e Charage sono proposti per motivi manifestamente infondati ovvero non deducibili avverso le sentenze di patteggiamento e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen.. Ed invero, quanto al ricorso El Kadi va ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014 - 01). Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza della piattaforma probatoria posta a fondamento della pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen..
2. In relazione poi alle doglianze avanzate nel ricorso Charage va ricordato come in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).
Ne deriva affermare che le doglianze avanzate dalla difesa di Charage, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali contestati, risultano palesemente inammissibili alla luce della ampia e puntuale descrizione di ciascuno degli episodi delittuosi contestati contenuta nella sentenza impugnata alle pagine 7-10 dell'impugnata pronuncia. Altresì inammissibili appaiono le doglianze dedotte in punto determinazione della pena concordata tra le parti non risultando alcuna illegalità ed essendo tale motivo escluso dal novero indicato nell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen..
In conclusione, le impugnazioni El Kadi e Charage devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
3. Quanto al ricorso avanzato nell'interesse dall'imputato Oudani, la proposizione di specifica doglianza relativa alla confisca impone la trattazione della stessa nelle forme ordinarie e non anche con le forme della procedura de plano; ed invero secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
U. n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 01). Pertanto, nel caso in esame, non essendo la confisca stata oggetto di accordo delle parti, avverso tale statuizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione che va trattato nelle forme ordinarie, esulando tale doglianza da quelle per le quali si applica la speciale disciplina dettata t'") dall'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ne consegue che quanto ad Oudani va disposta la separazione della posizione processuale e la trasmissione degli atti alla cancelleria centrale per la formazione di autonomo fascicolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Charage Hamza e El Kadi Abdellah che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Dispone lo stralcio del ricorso proposto da Ouadani Abdossamad e l'invio alla cancelleria centrale per la registrazione di autonomo procedimento. Roma, 8 novembre 2023 I ONSIGLIE rp r f9r-00.97„; kC, LA PRESIDENTE (--\ Anna Petpzzlis e jj_ J