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Ordinanza — n. 46231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA PAOLO nato a Roma il 01/01/1970 avverso la sentenza in data 02/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 02/03/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Roma pronunciata il 08/03/2022, appellata da Paolo Viola, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di usura, estorsione e altro, contestatigli.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 02/03/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Roma pronunciata il 08/03/2022, appellata da Paolo Viola, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di usura, estorsione e altro, contestatigli.

Parole chiave

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remissione della pena motivazione tardiva aggravamento della pena rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 02/03/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Roma pronunciata il 08/03/2022, appellata da Paolo Viola, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il Viola, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità penale o di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA PAOLO nato a Roma il 01/01/1970 avverso la sentenza in data 02/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 02/03/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Roma pronunciata il 08/03/2022, appellata da Paolo Viola, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di usura, estorsione e altro, contestatigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Viola, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità penale o di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore L