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Ordinanza — n. 46230/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissal for lack of non-prosecution grounds is inadmissible under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the statutory grounds for challenging a plea bargain sentence do not include the alleged lack of reasoning regarding non-prosecution. The appellant argued that the lower court failed to explicitly exclude non-prosecution hypotheses under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a defect is not a valid ground for cassation against a plea bargain, as the reasoning was present albeit brief, and the appeal must be dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The grounds for filing a cassation appeal against a plea bargain sentence are exhaustive and exclude any alleged lack of reasoning by the judge regarding the non-existence of conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence non-prosecution grounds Article 448-bis c.p.p. Article 129 c.p.p. annullamento del licenziamento rinuncia a pretese di salario azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ ANTONIO nato a Cerignola il 03/01/1967 avverso la sentenza in data 29/05/2023 del GUP del TRIBUNALE di FOGGIA, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO Nell'interesse di Antonio Lopez è stato proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Foggia emessa il 29/05/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli art. 337 e 648 cod. pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Pres