Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; fraud conviction extinguished by time bar despite fine conversion issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of fraud had expired under the statute of limitations. The appellant argued for acquittal based on lack of initial intent and challenged the fine conversion calculation method. The court accepted the procedural bar, noting the offense committed in 2015 expired in October 2022, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes criminal liability regardless of procedural irregularities or sentencing errors, provided the time limit has elapsed since the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLARANI BARBARA nata a PERUGIA il 26/07/1970 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALDO CENNICOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 11/10/2022 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 08/06/2021, ha ridotto la pena inflitta a Barbara Ballarani in relazione al reato di truffa contestato e convertito la pena detentiva di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa in euro 45.000 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, eccependo: la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione della responsabilità penale per mancanza del doto iniziale in relazione alla vicenda contrattuale in questione, attesa l'ignoranza della falsità della firma sugli assegni consegnati in pagamento alla persona offesa, con conseguente sussistenza di un mero inadempimento civilistico; la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 53, comma 2, I. 689/81, in ordine alla conversione in pena pecuniaria delle pena detentiva, senza quantificazione del valore giornaliero utilizzato.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità per la coerenza del ragionamento e l'aderenza ai dati istruttori, hanno tratto il convincimento dell'esistenza dell'iniziale proposito della ricorrente di non adempiere l'obbligazione, ricorrendo ad artifizi e raggiri (la Corte, in particolare, ha posto l'accento sul fatto che gli accordi iniziali prevedevano che il pagamento fosse effettuato tramite assegni e che la Ballarani consegnò i titoli tratti su conto corrente di una terza persona con firma apocrifa, ironizzando in seguito sull'ingenuità della controparte).
4. Il secondo profilo, invece, presenta margini di fondatezza, avendo la corte territoriale utilizzato come criterio di ragguaglio per la conversione ex art. 53, comma 2, I. 689/818 quello previsto dall'art. 135 cod. pen., calcolando euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (sei mesi di reclusione pari a 45.000 euro di multa), senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 28 del 01/02/2022 cha aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.».
5. Tale rilievo rende il ricorso ammissibile, con conseguente instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità e declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, successivo alla sentenza di secondo grado (il reato di truffa risulta commesso il 21 febbraio 2015 e si è prescritto il 22 ottobre 2022, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, tenendo altresì conto di sessantadue giorni di sospensione, dall'Il dicembre 2018 al 13 dicembre 2018 per rinvio di udienza chiesto dal difensore e dal 2 febbraio 2021 per sessanta giorni a seguito di rinvio per legittimo impedimento del difensore). PQM r \ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 I