Cassation court dismisses appeal for misapplication of law regarding possession transfer in contract breach. The court ruled that possession transferred upon delivery despite contract inefficacy. The court rejected the defense that the contract was merely a preliminary agreement. The court found the defendant's refusal to return the vehicle constituted illegal possession. The court affirmed the lower court's finding of criminal liability for misappropriation. The court emphasized the legal distinction between civil and criminal possession. The court held that the defendant's intent to keep the vehicle was clear. The court concluded that the statutory elements for the crime were met. The court dismissed the appeal based on the established legal principles. The court maintained the conviction for the crime of misappropriation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Matteo Alberti against the second-instance judgment confirming his conviction for misappropriation. The defense argued that the contract was merely a preliminary agreement and that possession had not legally transferred, claiming the defendant's actions were civil in nature. The court rejected this, ruling that possession transferred upon delivery and that the defendant's refusal to return the vehicle demonstrated an intent to illegally possess it. Consequently, the court affirmed the lower court's finding that all elements of the crime of misappropriation were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Possession transfers upon delivery even if the underlying contract is ineffective, and the subsequent refusal to return the item constitutes the requisite intent for criminal misappropriation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alberti Matteo, nato a Venezia il 31/01/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Gianmaria Daminato, di fiducia avverso la sentenza n. 1370/19 in data 13/09/2022 della Corte di appello di Trieste, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/09/2022, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Udine che, in data 30/04/2016, aveva condannato Nunzio Comis alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.646 cod. pen., avendo il giudice di merito equivocato gli effetti del negozio giuridico concluso tra la persona offesa e l'imputato. A tutto voler concedere, stante il perfezionamento del contratto, la responsabilità in cui poteva incorrere il ricorrente era di natura squisitamente civilistica, per aver concluso un contratto in mancanza od in eccesso di potere, a titolo di responsabilità precontrattuale per lesione della libertà contrattuale del terzo, sul presupposto, non riscontrato nel caso di specie, che Sabe s.n.c. avesse provveduto ad interpellare Sea Teknology per la ratifica del contratto inefficace e che detta società si fosse rifiutata di ratificare od avesse lasciato trascorrere il termine assegnatole ex art. 1399 cod. civ.
In realtà, sebbene lo svolgersi dei fatti non sia mai stato messo in discussione, veniva erroneamente ritenuto sussistente un possesso rilevante ai sensi dell'art.646 cod. pen., nonostante la fattispecie così delineata fosse contraddistinta da un contratto concluso da Matteo Alberti quale cd. falsus procurator di Sea Teknology. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il contratto concluso dal falsus procurator, non è né nullo, né annullabile, bensì inefficace. Peraltro, la rilevazione di detta temporanea inefficacia (il contratto è perfetto ma il vizio è esterno, incidendo esso sulla legittimazione che non sussiste al momento della conclusione del contratto ma che può sopravvenire a seguito a ratifica) è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata, la quale deduca la propria estraneità al rapporto sottostante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Già la sentenza di primo grado riconosceva la responsabilità dell'imputato in base al fatto che il contratto stipulato tra lo stesso e la Sabe s.n.c. fosse un contratto preliminare di compravendita dell'autovettura Renault Scenic tg. CT 952 TT e non un contratto definitivo; a fronte di tale accordo preliminare, l'imputato non aveva mai provveduto né a pagare il prezzo della vettura, né a restituire la stessa all'originario proprietario. 2.1. Non v'è dubbio che, con la promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi e che la diponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori: pertanto, in astratto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso, salva la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (Sez.
U civ., n. 7930 del 27/03/2008; Sez. 1 civ., n. 4863 del 01/03/2010; Sez. 2 civ., n. 9896 del 26/04/2010; Sez. 2 civ., n. 6489 del 22/03/2011). 2.2. Peraltro, si afferma in giurisprudenza che la situazione di possesso può trovare la propria fonte anche in un atto inefficace (quale è il contratto concluso dal falsus procurator: Sez. 2 civ., n. 6584 del 15/12/1984; Sez. 1 civ., n. 4258 del 14/05/1997; Sez. 2 civ., n. 2860 del 07/02/2008; Sez. U civ., n. 11377 del 03/06/2015), poiché la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur inefficace, risulta comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretta dall'animus rem sibi habendi.
E ciò, stante anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141, primo comma, cod. civ., che riconosce l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto semplicemente come detenzione (Sez. 2 civ., n. 4945 del 10/02/2016, Rv. 639599). Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "E' configurabile il possesso in chi esercita il potere di fatto sul bene per averne ricevuto la consegna in esecuzione di un contratto di vendita inefficace, in quanto stipulato da un rappresentante in nome e nell'interesse dell'acquirente ma senza avere i poteri di quest'ultimo.
Si realizza interversione del possesso, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 646 cod. pen., in presenza di elementi idonei a far ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res sia sorretta dall'animus rem sibi habendi in capo al primo".3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la tesi difensiva secondo la quale, con la sottoscrizione della proposta di vendita non si sia operata la trasmissione della proprietà dalla Sabe s.n.c. alla Sea Teknology, avendo la prima semplicemente formulato una proposta di vendita dell'autovettura che necessitava per la conclusione del contratto della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Sea Teknology, non appare in alcun modo fondata.
Invero, la disponibilità del bene in capo all'Alberti, qualificabile - per le ragioni precedentemente esposte - come possesso, veniva modificata (con una classica interversio possessionis) nel momento in cui l'imputato, nonostante le numerose richieste di pagamento o di restituzione dell'automezzo, ne continuava a mantenere la disponibilità, non ottemperando all'ordine di riconsegna alla Sabe e finendo così per sottrarlo, in via definitiva, al legittimo proprietario. Scrivono i giudici di primo grado: "... Alberti aveva ricevuto il veicolo inizialmente a titolo di cortesia; benchè successivamente avesse concordato la cessione del bene, questa non si era perfezionata, avendo le parti sottoscritto solo un accordo preliminare in attesa del pagamento.
L'interversione del possesso si è realizzata quando, a fronte delle sollecitazioni ripetute fatte dal proprietario, il veicolo non è stato restituito. La condotta tenuta successivamente dall'imputato con ripetute promesse di recarsi presso l'autofficina per pagare il prezzo del bene e perfezionare il contratto, conferma la volontà preesistente di trattenere il bene come proprio". Preso atto della verificatasi inversione del possesso in dominio in capo l'agente, che si è manifestata con l'inequivoca intenzione dell'agente di tenere per sé il bene in vista del conseguimento di una sua illegittima utilità attraverso il rifiuto della sua restituzione e la pretestuosità del comportamento, si ritiene la ricorrenza nella fattispecie di tutti gli elementi integrativi del delitto di appropriazione indebita.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma