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Ordinanza — n. 46148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto trasmesso alla Corte di appello di Firenze dall'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Sollicciano in data 26 luglio 2023. La sottoscrizione del ricorso non risulta, peraltro, autenticata da alcuno. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Parole chiave

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diritto a un difensore procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale omissione di soccorso difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BARRAQ MOUAD (CUI 03204RK), nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano 2f--34/2023 )2L. IN FATTO E IN DIRITTO.

1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto trasmesso alla Corte di appello di Firenze dall'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Sollicciano in data 26 luglio 2023. La sottoscrizione del ricorso non risulta, peraltro, autenticata da alcuno. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad esclludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.