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Ordinanza — n. 46147/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unauthenticated personal petition was not signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant without authentication. The appellant argued for personal submission, but the law requires such petitions to be signed by a qualified defense attorney after August 3, 2017. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A criminal appeal to the Court of Cassation filed personally by the appellant is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special roll, as such personal petitions are excluded by legislative reform.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal petition requirements defense attorney signature qualified defense counsel unauthenticated legal act de plano dismissal Cassazione procedural rules requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21/12/2017, Aiello
pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO BIAGIO, nato ad ERCOLANO il 27/03/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023, della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano 26-34344/2023 IN FATTO E IN DIRITTO .

1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Ancona. La sottoscrizione non risulta, peraltro, autenticata da alcuno. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare !n euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.