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Ordinanza — n. 46146/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46146/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che -riconoscendo la continuazione dei fatti contestati in imputazione con quelli già precedentemente giudicati- ha rideterminato la pena inflitta in primo grado, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Milano con raccomandata postale del 3 aprile 2023. La sottoscrizione non risulta, peraltro, autenticata da alcuno. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF NASR YOUSSEF ABOU SHOH ABDEL RAHMAN, nato in Marocco il 10/06/1998 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano t 24-23858/2023 IN FATTO E IN DIRITTO .

1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che -riconoscendo la continuazione dei fatti contestati in imputazione con quelli già precedentemente giudicati- ha rideterminato la pena inflitta in primo grado, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Milano con raccomandata postale del 3 aprile 2023. La sottoscrizione non risulta, peraltro, autenticata da alcuno. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.