Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46143/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant lacked standing to file the appeal personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a qualified lawyer. The defendant argued for personal representation, but the law requires appeals against certain decisions to be signed by a special bar member. The Court ruled that since the appellant lacked legal standing, the appeal could not be examined on its merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.; Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by an unrepresented defendant is inadmissible because the law mandates representation by a qualified lawyer for such proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unrepresented defendant lack of standing special bar lawyer de plano dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.
Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017
Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA CIRO, nato a NAPOLI il 28/09/2000 avverso la sentenza del 04/07/2023 emessa dal GIP del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano Il 16-29005/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione del giudice per le indagini preliminari, che applica la pena su richiesta delle parti, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata da difensore. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. peri.). Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.