Ordinanza — n. 46138/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino con sentenza del 21/2/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 26/3/2021, che aveva condannato Ciro Amato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO CIRO nato a NAPOLI il 04/01/1958 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 21/2/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 26/3/2021, che aveva condannato Ciro Amato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il ~matiate-. disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presiderte __Dopato D'Auria Geppino R DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 5 NOV. 20 ILA'---t1F4g1°Wdt Ciaudì CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ) e ju r 1- .) ( "k--. 1A V i 5),„i,),ì 5 -- ok (1.9,-, \---LL n e 3 -i, ( A i )..--,)il é; , , k.'*- i Lbfo ()'‘, V u1,0‘L k(i\it-t- ,A. . iz , cor.09,., , k k .01 -O • -\cL, k)eic,-(:)L-k (-2- ();L:, 11,,;\,,k):n,- e,_...,,,,,,,--z) .Q_ c„), e ( t ' _ e iLi-0 G! h blA.(/). v„., r) i? ki\ t:,._t)._ ikv.,. y\ ,),. iv.__, grbr, \N kAre-‘,- f,,.\;,_, .i- ;.‘ k C.,--I '_ k;•-,..- \ .f pi,J., ( , .. . q