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Ordinanza — n. 46136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 6 novembre 2020, nei confronti di Euclide Major in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., accogliendo la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., accogliendo la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti.

Parole chiave

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motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione eccezione di incostituzionalità rinuncia alla motivazione procedura di codecisione eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 6 novembre 2020, nei confronti di Euclide Major in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., accogliendo la proposta di concordato ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., accogliendo la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
La sentenza impugnata, con congrua motivazione, dà atto della rinuncia integrale al primo motivo e parziale al secondo, coltivato solo per quanto attiene all'applicazione dell'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MAJOR EUCLIDE nato a SAN DONA DI PIAVE il 31/08/1981 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 6 novembre 2020, nei confronti di Euclide Major in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., accogliendo la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso con cui lamentano la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per «mancanza di esplicitazione dell'impianto argomentativo della sentenza».

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). La sentenza impugnata, con congrua motivazione, dà atto della rinuncia integrale al primo motivo e parziale al secondo, coltivato solo per quanto attiene all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; la Corte territoriale ha quindi provveduto su quanto ancora devolutole, ritenendo arciomentatamente la congruità della proposta delle parti.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Co ci e e