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Ordinanza — n. 46135/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing without citing statutory grounds under Art. 448.2-bis. The court rejected the argument regarding acquittal causes. The appeal was declared inadmissible due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing judgment by arguing the judge failed to verify acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not permitted grounds for cassation against sentencing decisions, which are limited to specific statutory violations under Article 448, paragraph 2-bis.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly listed in the statute, such as the alleged failure to verify statutory acquittal causes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review statutory grounds limitation acquittal causes verification procedural costs and fine legittimità della carcerazione preventiva sanzione disciplinare abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 516 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 516 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPINO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/08/1991 avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza del 24/4/2023 applicava ad Antonio Zampino - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni quattro mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati ascrittigli, così rideterminata a seguito della ritenuta continuazione con altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;

Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2