Sentenza — n. 46134/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 27/04/2023, il Tribunale di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Nunzio Comis avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 03/01/2023 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare in atto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 46134/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha infondatamente assunto che l'istanza, per la quale era stato proposto appello, costituisse una mera reiterazione di precedente richiesta rigettata. Ciò non corrisponde al vero: mentre la precedente istanza prevedeva una documentazione riguardante la disponibilità del datore di lavoro e un lavoro temporaneo, con la successiva (oggi reietta) il Comis comprovava l'intervenuta stabilità del predetto rapporto lavorativo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Connis Nunzio, nato a Catania il 25/09/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Antille e dall'avv. Salvatore Pace, di fiducia avverso la ordinanza n. 151/23 in data 27/04/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, connma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 27/04/2023, il Tribunale di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Nunzio Comis avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 03/01/2023 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare in atto.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha infondatamente assunto che l'istanza, per la quale era stato proposto appello, costituisse una mera reiterazione di precedente richiesta rigettata. Ciò non corrisponde al vero: mentre la precedente istanza prevedeva una documentazione riguardante la disponibilità del datore di lavoro e un lavoro temporaneo, con la successiva (oggi reietta) il Comis comprovava l'intervenuta stabilità del predetto rapporto lavorativo.
Anche la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso costituiva valutazione errata, dovendosi sempre valutare l'attualità della misura. Infine, in relazione agli elementi nuovi, inopinatamente non valutati, il ricorrente aveva evidenziato: la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la reiterazione della nuova offerta risarcitoria alla persona offesa, l'avvenuta confessione, l'assenza di ogni pericolo di fuga e l'impossibilità di reiterazione della condotta.
3. In data 03/10/2023, è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma avv. Francesco Antille.
4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, risulta dagli atti come la misura sia stata revocata con provvedimento in data 04/07/2023.
5. Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così dec