Criminal appeal dismissed as inadmissible because the personal appeal was not signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the filing. The appellant, Giovanni Chianese, attempted to submit the appeal personally with a delegation to the depositary, arguing that the personal nature of the act exempted him from formal representation requirements. The court rejected this, holding that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, rendering the personal signature and delegation insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 610, 616 c.p.p.; The appeal against a judgment must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, and a personal signature by the appellant or a delegation to the depositary does not satisfy this mandatory requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di CHIANESE GIOVANNI nato a ACERRA il 04/07/1996 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 12 maggio 2022 nei confronti di Giovanni Chianese, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 582-585 cod. pen., rideterminando la pena nei termini concordemente richiesti delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore - formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ott