Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error in the indictment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Esposito inadmissible. The appellant argued that the conviction for unauthorized access to computer systems was incorrect because he obtained access codes through deception, which should constitute the crime of fraud instead. The court rejected this claim, ruling that the appeal failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of the facts as they were specifically outlined in the indictment and the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it points to a manifest error immediately evident from the indictment and the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Antonio, nato a Torre del Greco il 28/10/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Ferdinando Striano, di fiducia avverso la sentenza n. 18802/22 in data 10/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di Antonio Esposito la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 615-ter, 640-ter, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Antonio Esposito, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei t limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: insussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 640-ter cod. pen. Assume il ricorrente: -che il reato p. e p. dall'art. 615-ter cod. pen. non è ravvisabile, non avendo l'Esposito violato il sistema informatico ma, più correttamente, avendo avuto accesso allo stesso previa acquisizione dall'avente diritto, mediante inganno, dei codici di accesso; -che l'inganno, ovvero l'induzione in errore, è elemento costitutivo del reato di truffa rispetto al quale il reato p. e p. dall'art. 640-ter cod. pen. si pone in rapporto di specialità: escluso, pertanto, il concorso tra gli stessi, nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale il reato base di truffa.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-02).
5. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così d