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Sentenza — n. 46123/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46123/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 20 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di Pamela Spinelli, presentata da quest'ultima. I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l'istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 630 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46123/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l'istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.

Parole chiave

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istanza di revisione penale procedure di ricorso procedura di rivendicazione nel pignoramento allegazioni insufficientemente motivate esame della domanda d'asilo censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 630 cod. proc. pen
I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l'istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all'art. 630 cod.
art. 670 cod. proc. pen
pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SPINELLI PAMELA nata a ANCONA il 06/11/1988 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 20 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di Pamela Spinelli, presentata da quest'ultima. I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l'istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all'art. 630 cod. proc. pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.

Avverso questo provvedimento, Pamela Spinelli, cori atto sottoscritto personalmente, ha proposto «impugnazione» davanti alla medesima Corte di appello dell'Aquila. Successivamente, per il tramite dell'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Pescara presso cui è detenuta, la condannata ha trasmesso alla suddetta Corte di appello un'ulteriore propria nota manoscritta, allegando anche tre immagini asseritamente utili per una nuova valutazione della vicenda. La Corte abruzzese ha trasmesso tutti gli atti a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 658, comma 5, cod. proc. pen.

2. Il ricorso, tale dovendosi qualificare l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm