Sentenza — n. 46120/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, con il decreto impugnato, ha integralmente confermato, per quanto qui rileva, il decreto del Tribunale di Palermo del 28 gennaio / 25 marzo 2021, con cui era stata disposta la confisca di sette immobili intestati al proposto Calogero Giuseppe Lo Bue. Quest'ultimo è deceduto nelle more del giudizio di secondo grado e, all'udienza del 17 ottobre 2022, si sono costituiti i suoi eredi Giuseppe Lo Bue, Vincenza Lo Bue, Vincenzo Lo Bue, Giovanni Lo Bue e Maria Lucia Di Giorgio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto decreto, ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli eredi di Calogero Giuseppe Lo Bue, come sopra indicati, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'erroneità della valutazione sulla sussistenza della pericolosità qualificata del proposto, desunta dai giudici di merito, in via automatica e sulla base di criteri meramente congetturali, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 giugno 2007 che lo condannava per il reato associativo.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di LO BUE VINCENZO nato a CORLEONE il 21/07/1983 LO BUE GIUSEPPE nato a CORLEONE il 16/06/1978 LO BUE VINCENZA nato a CORLEONE il 09/08/1979 LO BUE GIOVANNI nato a CORLEONE il 23/06/1984 DI GIORGIO MARIA LUCIA nato a CORLEONE il 10/08/1955 avverso il decreto del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PA_ERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con il decreto impugnato, ha integralmente confermato, per quanto qui rileva, il decreto del Tribunale di Palermo del 28 gennaio / 25 marzo 2021, con cui era stata disposta la confisca di sette immobili intestati al proposto Calogero Giuseppe Lo Bue. Quest'ultimo è deceduto nelle more del giudizio di secondo grado e, all'udienza del 17 ottobre 2022, si sono costituiti i suoi eredi Giuseppe Lo Bue, Vincenza Lo Bue, Vincenzo Lo Bue, Giovanni Lo Bue e Maria Lucia Di Giorgio.
2. Avverso il suddetto decreto, ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli eredi di Calogero Giuseppe Lo Bue, come sopra indicati, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'erroneità della valutazione sulla sussistenza della pericolosità qualificata del proposto, desunta dai giudici di merito, in via automatica e sulla base di criteri meramente congetturali, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 giugno 2007 che lo condannava per il reato associativo.
In tal modo, si sarebbe trascurato, con non corrette conclusioni in termini di collocazione temporale della pericolosità sociale, l'inequivoca circostanza che per il lungo periodo tra l'inizio degli anni '80 e il 2006, Lo Bue non è stato sottoposto a procedimenti penali, nonostante vivesse in un territorio in cui era massima l'attenzione degli investigatori. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 20, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - la conferma della confisca, trascurando di considerare elementi ricavabili da altre pronunce rese nei confronti del proposto, che viceversa giustificavano la legittima provenienza dei beni con altre lecite fonti di reddito, senza ravvisare sproporzione.
3. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale nei confronti di Calogero Giuseppe Lo Bue, quale indiziato di appartenenza all'associazione Cosa Nostra, ex art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. I giudici di merito richiamano in primo luogo il decreto del 19 febbraio 2009, con il quale il suddetto era stato sottoposto alla sorveglianza speciale, applicata successivamente alla scarcerazione per espiazione della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tale decreto registrava la partecipazione del proposto al sodalizio mafioso sin dagli anni '80 e rileggeva, ricontestualizzandoli, anche precedenti elementi ricavabili da più risalenti iniziative di prevenzione non definite in senso negativo per il destinatano.
Circostanza fondamentale nella biografia criminale del proposto era il ruolo fiduciario da lui svolto nell'assistenza a Bernardo Provenzano durante la sua latitanza. L'ulteriore misura di sicurezza della libertà vigilata era stata poi revocata solo nel luglio 2019, dovendosi pertanto ritenere che, sino a tale data, la pericolosità sociale persistesse ancora. A fronte di tale congrua motivazione in merito all'inquadramento nella categoria criminologica tipizzante e alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale, non può dunque ravvisarsi alcuna violazione di legge, proponendo i ricorrenti soltanto una - non consentita - diversa lettura delle risultanze procedimentali, genericamente allegando vizi motivazionali, in palese contrasto con quanto disposto dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
4. Quanto alla sperequazione quale indizio della illecita provenienza dei beni, nonché alla effettiva capacità reddituale del proposto, i giudici palermitani hanno proceduto ad una scrupolosa analisi per ogni singolo cespite, anche affrontando e risolvendo specifiche questioni sollevate dalla difesa (pp. 7-30, 38-50). Con questo ampio apparato motivazionale, i ricorrenti evitano del tutto di confrontarsi, muovendo stringate doglianze del tutto generiche. L'impugnazione non può infatti ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a