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Ordinanza — n. 46110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Scotti inadmissible, rejecting his claim regarding the lack of assessment of procedural emergencies and evidence correspondence. Scotti argued that the lower court failed to verify grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Code, but the Court held that such appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defects did not fall within the permissible scope of review for this type of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: In plea bargain cases, appeals against the sentencing judgment are inadmissible for violations of law not expressly listed in the statute, excluding general claims regarding the absence of acquittal grounds.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal statutory limitations procedural violations acquittal grounds motivi di cassazione motivo d'espulsione esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», V (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI ALESSANDRO nato il 10/05/1990 a GENOVA avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP del TRIBUNALE DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scotti Alessandro impugna la sentenza in data 17/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento e per la mancata verifica della corrispondenza tra gli elementi di prova e i capi d'imputazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione dì legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», V (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2023 9 Il Consigliere est. Il