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Sentenza — n. 46103/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto che l'appello fosse aspecifico in quanto l'appellante non si era confrontato con la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte di appello ha osservato che con l'appello si sosteneva che l'unico elemento a carico dell'imputato erano le dichiarazioni di Gatì Davide. La Corte di appello ha rilevato come l'assunto difensivo non trovasse alcun riscontro in atti, visto che la decisione del tribunale -in realtà- era fondata su di unau pluralità di ulteriori elementi, quali le dichiarazioni di Zinnai Filomena, lo scambi di messaggi e le chat via whatsapp intercorsi tra Gatì e Petruzzi, la registrazione di una loro conversazione, oltre che le emergenze del certificato del Casellario giudiziale di Petruzzi.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 601 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179 c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p., per omessa celebrazione del giudizio di appello - n.^ Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [Motivo ex art. 606 lett.

Parole chiave

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vizi di forma nullità procedurale principio del rigore formale esame delle censure formali mancata prova di parzialità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
art. 601 c.p
c) e 179 c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p., per omessa celebrazione del giudizio di appello - n.^ Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [Motivo ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRUZZI MARCO nato il 13/12/1983 a SARONNO avverso l'ordinanza del 16/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

Petruzzi Marco, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Torino, che -con procedura de plano- ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza in data 21/09/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1. "Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-bis e 591 commi 1 lett.

c) e 2 c.p.p. - Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 lett.

c) e 179 c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p., per omessa celebrazione del giudizio di appello - n.^ Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [Motivo ex art. 606 lett.

c) ed e) c.p.p.r. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata, pur stigmatizzando in apparenza le carenze formali dell'impugnazione, in realtà emette una pronuncia nel merito della vicenda, incentrata sulla neutralizzazione delle osservazioni della difesa. Denuncia, quindi, la violazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8825 del 2017 (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 — 01), in quanto la Corte di appello ha di fatto delibato la fondatezza dell'impugnazione, così emettendo una pronuncia di merito, senza l'instaurazione del contraddittorio prescritto a pena di nullità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto che l'appello fosse aspecifico in quanto l'appellante non si era confrontato con la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte di appello ha osservato che con l'appello si sosteneva che l'unico elemento a carico dell'imputato erano le dichiarazioni di Gatì Davide. La Corte di appello ha rilevato come l'assunto difensivo non trovasse alcun riscontro in atti, visto che la decisione del tribunale -in realtà- era fondata su di unau pluralità di ulteriori elementi, quali le dichiarazioni di Zinnai Filomena, lo scambi di messaggi e le chat via whatsapp intercorsi tra Gatì e Petruzzi, la registrazione di una loro conversazione, oltre che le emergenze del certificato del Casellario giudiziale di Petruzzi.

Sulla base di tale rilievo, la Corte di appello ha rimarcato come l'appellante avesse completamente omesso di confrontarsi con tutte tali ulteriori emergenze e, in definitiva, con l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, unitariamente e inscindibilmente considerato. 1.2. Ciò premesso, va osservato come la Corte di appello abbia correttamente rilevato il difetto di specificità dell'appello, in quanto la motivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello è conforme a quanto costantemente spiegato da questa Corte, che ha precisato che il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).1.3. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe svolto la sua motivazione al fine di confutare le argomentazioni difensive, così delibando la fondatezza dell'appello. Al contrario, di quanto sostenuto dal ricorrente, invece, si osserva che la Corte di appello si è limitata a rilevare l'omesso confronto con le plurime ragioni del giudice di primo grado, senza entrare nel merito della correttezza delle argomentazioni difensive, se non per evidenziarne la loro mancanza di correlazione con la sentenza impugnata, anche con riguardo alla sussistenza del giudizio di attendibilità del dichiarante Gaudì.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa