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Ordinanza — n. 46102/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law changed appeal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the June 23, 2017 law came into force. The appellant argued for a reduction in sentence based on mitigating circumstances under Article 62, Section 6 of the Penal Code. The court rejected this procedural attempt, ruling that the new legislation explicitly prohibits direct personal appeals by the interested party.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: The personal filing of a cassation appeal by the defendant is inadmissible following the entry into force of the law of June 23, 2017, which abolished the direct exercise of the right of appeal by the interested party.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility cassation procedural law direct appeal prohibition 2017 procedural reform penal code mitigation legal standing restriction court costs sanction diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780
pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez.
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334
271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da DE GENNARO SIMONE n. a Roma 20/10/1992 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 9/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena formulato dalle parti e in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 19/12/22, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta al De Gennaro in relazione i delitti ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 15 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente