Civil parties appealable to Cassation without filing appeal; costs awarded only if formal appeal lodged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order imposing costs on civil parties because they had not formally filed an appeal. Although the civil parties requested the prosecutor to appeal on their behalf, the prosecutor did not file a formal appeal, only a memorandum. The Court held that costs can only be awarded when a formal appeal is actually lodged, as a mere request without a subsequent appeal does not constitute a valid means of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 572 cod. proc. pen.; Art. 592 cod. proc. pen.: The civil party, not having appealed against the acquittal, is not liable for second-instance costs unless a formal appeal is filed; a memorandum requesting the prosecutor to appeal does not substitute for the appeal itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MARINO LUIGI nato a NAPOLI il 08/03/1995 dalla parte civile MIRTO FRANCESCA nato a VILLARICCA il 04/10/1994 nel procedimento a carico di: BARBATO ORESTE nato a NAPOLI il 16/06/1986 inoltre: MASSARO GIUSEPPINA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 30/07/1989 DIOMAJUTO ANTIMO VARGAS ALFREDO avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 14/11/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 13/5/2019, che aveva assolto Oreste Barbato dal reato ascrittogli e condannava le parti civili Francesca Mirto e Luigi Marino al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.2. Francesca Mirto e Luigi Marino, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alle spese del giudizio di appello. Evidenziano in proposito di non aver proposto impugnazione avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure, ma di essersi limitati a sollecitare, quali parti civili, il pubblico ministero a proporre impugnazione; che, dunque, l'unico atto di appello è quello proposto dalla pubblica accusa, che ha recepito le osservazioni contenute nella memoria presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.
3. Il difensore dell'imputato Oreste Barbato ha fatto pervenire memoria con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. Richiama sul punto Sezione 3, n. 16492 del 27/11/2020, S., Rv. 281779 - 01, secondo cui la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale. Ciò in quanto la parte civile non appellante non può devolvere in cassazione questioni non devolute in appello e sulle quali, di conseguenza, il giudice del gravame non si è espresso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati. Ed invero, l'appello avverso la sentenza di assoluzione è stato proposto solo dal Pubblico Ministero, non risultando agli atti nessun atto di appello avanzato da Francesca Mirto e Luigi Marino, rinvenendosi, invece, una memoria redatta ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. e presentata al Pubblico Ministero con cui si chiede che la Parte pubblica proponga appello avverso la sentenza di assoluzione di Oreste Barbato. Del resto, il ricorso in appello proposto dal Pubblico Ministero reca nell'intestazione: "Appello del PM a richiesta della PC - art. 572 c.p.p." e nella motivazione ritiene condivisibili le argomentazioni esposte nella istanza avanzata dalle parti civili ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. cui si riporta.
Orbene, l'art. 592 cod. proc. pen. stabilisce che con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento delle spese processuali. Dunque, la condanna alle spese ha come naturale ed indefettibile presupposto la proposizione del ricorso e certamente non può considerarsi tale - per il principio di tassatività dei mezzi di gravame - la memoria depositata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., che ha solo funzione di stimolo. Le considerazioni svolte, dunque, impongono l'accoglimento dei ricorsi, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali delle parti civili, che devono essere eliminate.
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali delle parti civili, spese che elimina. Così deciso in R