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Sentenza — n. 46091/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Trapani con sentenza del 10/2/2023 condannava Ibrahim Ibrahim, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per la ricettazione di due telefoni cellulari.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Osserva in proposito che la contestazione e la motivazione fanno riferimento alla ricettazione di due telefoni cellulari, per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'aumento della pena per la continuazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 46091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché il motivo cui è affidato è generico. Invero, il giudice ha ritenuto l'Ibrahim responsabile di un'unica ricettazione avente ad oggetto due telefoni cellulari, come emerge con evidenza dalla lettura della motivazione (oltre che dalla contestazione elevata dal Pubblico Ministero). Orbene, il ricorrente non indica nessun elemento da cui poter desumere che la condotta criminosa sia stata posta in essere in momenti diversi, sia pure in esecuzione del medesimo disegno criminoso, circostanza questa che avrebbe comportato la applicazione della disciplina del reato continuato con il conseguente aumento di pena.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni licenza per antenna di telefonia recidiva nell'infrazione monopolio dei telegrafi e telefoni

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Il Tribunale di Trapani con sentenza del 10/2/2023 condannava Ibrahim Ibrahim, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: IBRAHIM IBRAHIM nato il 22/01/2000 inoltre: DI BELLA MICHELA avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio relativamente all'omesso aumento per la continuazione; lette le conclusioni del difensore della parte civile Di Bella Michela, avv. LOREDANA SALADINO, del foro di Trapani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Trapani con sentenza del 10/2/2023 condannava Ibrahim Ibrahim, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per la ricettazione di due telefoni cellulari.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Osserva in proposito che la contestazione e la motivazione fanno riferimento alla ricettazione di due telefoni cellulari, per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'aumento della pena per la continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo cui è affidato è generico. Invero, il giudice ha ritenuto l'Ibrahim responsabile di un'unica ricettazione avente ad oggetto due telefoni cellulari, come emerge con evidenza dalla lettura della motivazione (oltre che dalla contestazione elevata dal Pubblico Ministero). Orbene, il ricorrente non indica nessun elemento da cui poter desumere che la condotta criminosa sia stata posta in essere in momenti diversi, sia pure in esecuzione del medesimo disegno criminoso, circostanza questa che avrebbe comportato la applicazione della disciplina del reato continuato con il conseguente aumento di pena.

In altri termini, all'imputato era contestata una sola condotta di ricettazione e per tale unico reato è stato condannato. Dunque, motivo il ricorso è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01;

Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il gior