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Sentenza — n. 46086/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 febbraio 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Raffaele De Martino in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen., esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato ricettazione contraffazione di merci indagine su reati finanziari prove acquisite illegalmente favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio De Martino, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
Quanto al beneficio ex art. 163 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI MARTINO RAFFAELE nato a NOCERA INFERIORE il 22/05/1990 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 febbraio 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Raffaele De Martino in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen., esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione Raffaele De Martino, a mezzo del proprio difensore avv. Antonio De Martino, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la carenza della motivazione in ordine al mancato esercizio del potere officioso di concedere la sospensione condizionale della pena. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di legge, valorizzando la mancata indicazione di un lecito acquisto dei beni, laddove avrebbe dovuto al contrario premiare l'atteggiamento collaborativo dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo è diretto a rilevare l'omessa motivazione su una specifica doglianza contenuta nell'atto di gravame e relativa alle dichiarazioni rese, durante le indagini e nel dibattimento, da Giuseppe Andretti.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l'altro difensore del suddetto imputato, avv. Pasquale Morra, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la collaborazione offerta alla polizia giudiziaria dall'imputato imporrebbe di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo.

4. Quanto al beneficio ex art. 163 cod. pen., è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Nell'atto di appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di primo grado, con gli stringati motivi di gravame, si era richiesto soltanto l'assoluzione ovvero in subordine l'esclusione dell'aumento per la recidiva e il contenimento della pena nei minimi edittali. Neppure emerge successivamente una specifica sollecitazione, sino alla presentazione delle conclusioni: secondo il verbale dell'udienza di discussione del 10 ottobre 2022, infatti, il difensore, semplicemente, «si riporta ai motivi di appello». La censura è quindi manifestamente infondata.

2. Quanto alla sussistenza del dolo di ricettazione, questione comune al secondo motivo di ricorso dell'avv. De Martino e all'unico motivo di ricorso dell'avv. Morra, si nota come la doppia conforme valutazione dei giudici di merito abbia aderito alla consolidata esegesi di questa Corte regolatrice sul punto, rilevando come risponda del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr.

Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Non è possibile, in questa sede, una nuova riponderazione delle varie risultanze processuali, a fronte di una ricostruzione del fatto, in ordine all'elemento soggettivo, congrua e scevra di vizi logico-giuridici, a fortiori in ordine a una circostanza già di per sé non dirimente quale il mancato ostruzionismo all'attività degli operanti durante la perquisizione. I motivi sono dunque non consentiti e comunque manifestamente infondati.

3. Neppure si rileva un'insufficienza motivazionale per quanto attiene alle dichiarazioni di Andretti, dal momento che il disconoscimento da parte di quest'ultimo della targa rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, richiamato in sentenza, è censurato in termini di assoluta aspecificità - sia nell'atto di appello, sia nel ricorso per cassazione - in modo tale da non rendere percepibile l'eventuale sussistenza di alcuna irregolarità procedurale. Il motivo è dunque insuperabilmente generico.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob