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Sentenza — n. 46075/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal judgment on non-prosecution grounds due to failure to evaluate defense memo.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court's judgment regarding the non-prosecution ground while leaving other aspects intact. The defendant argued that the lower court ignored a submitted defense memo concerning the statute of limitations and non-prosecution provisions. The Court ruled that while ignoring a memo does not automatically cause nullity, it here compromised the logical correctness of the reasoning because the memo contained significant arguments that required proper examination.

Regesto Legislator

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Art. 121 cod. proc. pen.; Art. 177 cod. proc. pen.: The failure to evaluate a defense memo does not constitute nullity but may affect the logical correctness of the judgment if the memo contained arguments essential to the case reconstruction.

Parole chiave

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omitted defense memo logical correctness of reasoning non-prosecution ground nullity of judgment statute of limitations appellate review tassatività delle nullità uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che era stata richiesta con memoria ex art.
Art. 121 cod. proc. pen.
pen., che era stata richiesta con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. Evidenzia per un verso che detta causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, rientrando nelle cause di proscioglimento di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Evidenzia per un verso che detta causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, rientrando nelle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
248551 - 01), secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett.
Art. 177 cod. proc. pen.
Invero, tale impostazione non tiene conto del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che era stata richiesta con memoria ex art.
art. 121 cod. proc. pen
pen., che era stata richiesta con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini
279578 - 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv.
Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rinaldi
277220 - 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rinaldi, Rv.
Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, C.
Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv.
Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Mazzaferro
276766 - 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Mazzaferro, Rv.
Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano
271600 - 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv.
Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato
Può dirsi, allora, superato il più risalente indirizzo (Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato, Rv.
Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Pirozzi
259488 - 01; Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Pirozzi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAJIB JALAL nato a CIVITANOVA MARCHE il 07/09/1993 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo fondato il primo motivo di ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 17/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data 6/9/2019, che aveva condannato Jalal Sajib per il reato di ricettazione.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione di penale responsabilità. Evidenzia la difesa che il Sajib è stato condannato pur non essendo stato trovato in possesso del telefono cellulare, sulla sola circostanza per cui una scheda telefonica a lui intestata risulta essere stata abbinata al numero IMEI dell'apparecchio telefonico provento di furto; che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni del ricorrente che aveva ipotizzato che il padre, pregiudicato, potesse aver fatto uso del telefono, anche in considerazione del fatto che alcune delle utenze contattate erano riferibili ad amici di famiglia. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla intervenuta prescrizione del reato per cui si procede.

Osserva che il momento consumativo del reato, dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, «si presume essere quello nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto ... e che, nel caso di specie, coincide con il giorno 22.01.2014»; che, dunque, la prescrizione è maturata al 22/7/2021, prima della sentenza di appello. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che era stata richiesta con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. Evidenzia per un verso che detta causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, rientrando nelle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del procedimento; per altro verso, che la Corte territoriale ha ignorato la memoria depositata a mezzo pec, circostanza questa che configura il vizio di mancata motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., che ricorre anche nei casi in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione - come avvenuto nel caso di specie - e non riceva risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è in parte fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 1.1 Il primo motivo è aspecifico, perché si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fondato la responsabilità dell'odierno ricorrente i) sull'utilizzo all'interno del telefono di provenienza furtiva della scheda sinn a lui intestata, li) sulla circostanza per cui alcune delle utenze contattate erano riferibili proprio agli amici del Sajib. Ebbene, tale ultimo fondamentale dato è del tutto ignorato dalla difesa. Del resto, nemmeno risulta dedotta la circostanza per cui il padre dell'imputato avesse il possesso della sim intestata al figlio.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della 2 j_D necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01;

Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, la ricettazione si prescrive nel termine di otto anni, che, tenuto conto delle interruzioni, può arrivare a dieci anni, di talchè - risalendo i fatti al 2014 - il termine di prescrizione non è ancora spirato. 1.3 Il terzo motivo è fondato. Va innanzitutto premesso che l'appello era stato proposto antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21/7/2020, che ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità anche ai reati per i quali non è previsto il minimo edittale e che, dunque, nel caso di specie correttamente l'istanza è stata avanzata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.

Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Ciò in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, proprio come nel caso di specie (Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 - 01;

Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01), con la precisazione che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev;

Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). Ciò posto, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Naccarato, Rv. 284802 - 01; Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01;

Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766 - 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01) è ormai orientata nel senso di ritenere che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Conseguentemente, deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, atteso che tale particolare sanzione - che, come è noto, è sempre prevista in termini di tassatività - non è in alcun modo sancita dall'art.121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito.

Secondo questo consolidato orientamento, dunque, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità. Può dirsi, allora, superato il più risalente indirizzo (Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato, Rv. 259488 - 01; Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551 - 01), secondo il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso.

Invero, tale impostazione non tiene conto del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Venendo al caso oggetto di scrutinio, si osserva che la memoria la cui valutazione è stata omessa (circostanza questa pacifica, sol che si consideri che la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta minimamente con la questione relativa alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) conteneva significativi e rilevanti spunti difensivi, con riferimento alla sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità in discorso, che - a prescindere dalla loro fondatezza - meritavano adeguato esame ed imponevano una congrua ed esaustiva motivazione da parte della Corte territoriale.

L'omesso esame della articolata memoria difensiva ha, dunque, influito sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, inficiandola, atteso che il percorso logico argomentativo della sentenza risulta monco ed incompleto. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto