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Sentenza — n. 46059/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to lack of proof regarding specific leased assets in theft case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal by Borghini inadmissible, ordering him to pay costs. The appellate court acquitted Antinelli because the victim failed to prove which specific leased assets were stolen, noting the contract did not list them. The court ruled that while the right to claim does not require ownership, the specific identification of stolen goods was missing from the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.; Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020: A civil appeal in a theft case is inadmissible if the victim fails to identify the specific assets constituting the leased business branch, as this lack of proof absorbs the procedural defect regardless of the theoretical right to claim.

Parole chiave

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appropriazione indebita affitto ramo azienda identificazione beni ricorso parte civile inammissibilità prova materiale spoliazione appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.
2.Contro tale decisione ricorre la parte civile Borghini Lorenzo che lamenta violazione di legge ( art. 646 c.p.), avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.
Art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
art. 646 c.p
2.Contro tale decisione ricorre la parte civile Borghini Lorenzo che lamenta violazione di legge ( art. 646 c.p.), avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27595 del 19/06/2007
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Testo completo

la seguente Sentenza sul ricorso proposto dalla parte civile : Borghini Lorenzo nato a Roma il 16/6/1967 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il 28/2/2022 emessa nei confronti di Antinelli Emanuele visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Antinelli Emanuele era stato assolto dal delitto di appropriazione indebita. In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda, così come operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le osservazioni del A giudice di primo grado a conferma del giudizio di non colpevolezza dell'imputato, valorizzando il dato della incerta sussistenza del diritto di proprietà in capo alla società del Borghini. 2.Contro tale decisione ricorre la parte civile Borghini Lorenzo che lamenta violazione di legge ( art. 646 c.p.), avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 646 c.p., fosse necessaria la titolarità del diritto di proprietà del bene e non, piuttosto, qualsiasi diritto reale o personale sulla cosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 2.La sentenza di appello che conformemente al primo grado ha escluso la sussistenza del reato di appropriazione indebita, si snoda su due argomenti 1) la qualità di affittuario che a dire della sentenza, erroneamente, è ritenuta non assimilabile a quella di proprietario di tal che in mancanza di un diritto dominicale sulla cosa non si potrebbe configurare il delitto di cui all'art. 646 c.p.;

2) la carenza di prova in ordine ai beni che effettivamente hanno costituito oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda e dunque della spoliazione da parte dell'imputato. Ebbene se la prima ratio decidendi non è condivisibile posto che è stato affermato dalla giurisprudenza che in tema di legittimazione a proporre la querela per appropriazione indebita, questa non presuppone l'accertamento della dominica potestas sulle cose locate di cui si denuncia l'altrui impossessamento - quasi si trattasse di azione reale di revindica, soggetta alla probatio diabolica di un titolo di provenienza inattaccabile - bensì un diritto di godimento.(Sez. 2, n. 27595 del 19/06/2007, Rv. 238896); la seconda con la quale si introduce una valutazione in fatto e cioè si ritiene incerta l'individuazione dei beni che hanno costituito oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, è tranciante ( cfr. pag. 5 della sentenza in cui si afferma che "né il contratto di affitto, né gli allegati prodotti in atti fanno menzione dei beni in contestazione,peraltro neppure mai precisamente indicati dalla parte offesa sicchè è incerto che gli stessi siano stati financo parte del ramo di azienda affittato").

Tale valutazione che non è minimamente contestata dal ricorrente, implica, per il suo carattere assorbente, l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i