Italian Court annuls conviction for kidnapping due to insufficient evidence of prolonged detention but upholds robbery charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for kidnapping against three defendants while maintaining the robbery charge. The defense argued that the victim's brief detention in a bathroom failed to meet the legal threshold for kidnapping, yet the appellate court confirmed the conviction. The Supreme Court ruled that the evidence did not substantiate a significant deprivation of liberty beyond the robbery itself, necessitating a new trial on the kidnapping count, while rejecting claims regarding sentencing balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605; Art. 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must annel a conviction for kidnapping if the evidence of prolonged detention is insufficient, but may uphold a concurrent robbery conviction if the deprivation of liberty was merely incidental to the theft.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.LIGUORI GIOVANNI n. a Salerno il 12/8/1969 2.PAONE ALAIN n. a Salerno il 23/8/1975 3.SMALDONE PIETRO n. a Ogliastro Cilento il 28/4/1962 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 20/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. Vicidomini nell'interesse degli imputati Liguori e Paone
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno, previa esclusione dell'aggravante dell'uso di un'arma, confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 27/4/2022, aveva dichiarato gli imputati colpevoli di rapina aggravata e sequestro di persona, condannando ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. Pierluigi Vicidomini nell'interesse di Liguori Giovanni 2.1 la violazione degli artt. 605 e 69 cod.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito, convalidando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto sussistente il delitto di sequestro di persona sebbene la p.o. Cupolo abbia dichiarato di essere rimasto chiuso in bagno insieme al Graziano solo per alcuni minuti, liberandosi subito dopo l'allontanamento dei rapinatori.
La Corte d'appello ha disatteso le censure difensive sul punto senza considerare che la condotta era tesa a dissimulare la partecipazione alla rapina del correo Graziano; non risulta quantificato il periodo di privazione della libertà personale; non è stato chiarito se la condotta fosse in rapporto funzionale con la rapina. Pertanto, in assenza di elementi idonei ad attestare una durata della privazione della libertà superiore a quella necessaria alla consumazione del reato il principio del favor rei imponeva di ritenere assorbito il reato ex art. 605 cod.pen. in quello di rapina ovvero, comunque, di mandare assolto l'imputato.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte territoriale, pur avendo escluso l'aggravante di aver agito con armi, ha confermato il giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra le attenuanti generiche e le ulteriori aggravanti delle più persone riunite e del travisamento. A tale riguardo il difensore assume che detta valutazione sia erronea in quanto risulta non pertinente il riferimento all'aggravante delle più persone riunite, mai formalmente contestata, e alla recidiva qualificata, mai ascritta all'imputato, attraverso il generico richiamo ai precedenti.
Pertanto, in forza del divieto di reformatio in pejus la Corte di merito, esclusa l'aggravante dell'uso delle armi, avrebbe dovuto dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche. L'Avv. Pierluigi Vicidomini nell'interesse di Paone Alain La violazione degli artt. 628, 605 e 69 cod.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore censura la conferma della responsabilità concursuale dell'imputato, segnalando che la chiamata in correità del Graziano è rimasta priva di validi riscontri in quanto la Corte di merito ha ritenuto di trarre elementi di convalida dal sistema di rilevazione satellitare dei movimenti dell'autovettura del Liguori senza tener conto che detto coimputato avrebbe prelevato il ricorrente presso la sua abitazione alle ore 6,17 del giorno della rapina, raggiungendo quindi Palomonte, ove il veicolo rimaneva in sosta fino alle 8,09, per ricondurvelo alle 8,51 successive, orario incompatibile con la consumazione dell'illecito, protrattosi fino alle 8,33, considerata la distanza tra Palomonte, sede della banca rapinata, e Fisciano, luogo d'abitazione del ricorrente.
Né ad avviso del difensore costituiscono validi elementi di riscontro la forte somiglianza ravvisata tra le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dell'istituto e le foto del prevenuto ovvero il riconoscimento effettuato in termini non certi dallo Smaldone. Il difensore censura, inoltre, la ritenuta sussistenza del delitto di sequestro di persona e la mancata rivisitazione del giudizio di comparazione a seguito dell'esclusione dell'aggravante dell'uso di armi in termini sovrapponibili a quelli illustrati in relazione alla posizione del coimputato Liguori.
L'Avv. Filomena Vitale nell'interesse di Snnaldone Pietro La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato all'atto dell'arresto per altro fatto in data 14/10/2020 e con riguardo alla omessa considerazione delle indagini difensive. Secondo il difensore la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal prevenuto senza l'assistenza del difensore sebbene all'epoca già sostanzialmente indagato in relazione ai fatti a giudizio.
Inoltre, i giudici d'appello non hanno adeguatamente valutato la prospettazione difensiva circa l'esistenza di pregressi rapporti di credito tra il ricorrente e il Liguori al pari delle denunziate contraddittorietà delle propalazioni del Graziano. Il ricorrente, infine, censura la mancata rivisitazione del giudizio di comparazione a seguito dell'esclusione dell'aggravante dell'uso di armi, valorizzando in senso negativo circostanze non formalmente contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente darsi atto che l'imputato Smaldone ha rinunziato al ricorso con dichiarazione rilasciata il 5/6/2023 all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Salerno. Stante la ritualità dell'atto abdicativo, esercizio di un diritto potestativo del prevenuto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione.
2. Logicamente prioritario è l'esame delle censure mosse all'affermazione di responsabilità concursuale del ricorrente Paone che attinge esiti di manifesta infondatezza. Il Gip, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, a pag 10 e segg. aveva già persuasivamente confutato il tentativo del Liguori di scagionare il correo, evidenziando la corrispondenza delle fattezze fisiche del Paone con quelle del secondo rapinatore immortalate dal sistema di videosorveglianza oltre alla circostanziata chiamata in correità del Graziano. La denunzia in ordine all'asserita incompatibilità degli orari di prelievo e riaccompagnamento del Paone presso la propria abitazione da parte del Liguori è preclusa dalla mancata devoluzione in appello ed è, comunque, insuscettibile di inficiare l'apparato giustificativo dei giudici di merito ove si consideri che a carico del prevenuto milita anche il riconoscimento fotografico dello Smaldone e il riferimento che emerge dalle conversazioni intercettate tra Smaldone e Graziano circa il possesso da parte del secondo rapinatore di una Suzuki Swift, di cui il ricorrente aveva effettivamente la disponibilità.
2. La questione comune alle posizioni degli imputati Liguori e Paone circa la configurabilità del delitto di sequestro di persona è fondata. La Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione (pag.
23) poco perspicua e contraddittoria richiamando, da un lato, le dichiarazioni della p.o. Cupolo, secondo cui la privazione della libertà personale durò solo "alcuni minuti", dall'altro, evocando i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità che postulano, ai fini dell'integrazione dell'illecito, una lesione del bene giuridico protratta per un "tempo apprezzabile" dopo la consumazione della rapina. E' affermazione costante di questa Corte che la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (Sez. 2, n. 29445 del 21/05/2003, Rv. 226746 - 01; n. 24837 del 05/05/2009, Rv. 244339-01; n. 4986 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251816- 01; n. 22096 del 19/05/2015,Rv. 263788-01; n. 18913 del 28/04/2022,Rv. 283182-01).
Nella specie la sentenza impugnata, a fronte delle specifiche censure difensive, non ha chiarito se i pochi minuti di cui ha parlato la p.o. Cupolo comprendessero la fase esecutiva della rapina e se la privazione della libertà personale si sia protratta per un lasso temporale significativo dopo l'esaurimento dell'azione predatoria, acquisendo autonoma rilevanza giuridica rispetto alla fattispecie concorrente. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 2) con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio che emendi le criticità rilevate.
3. Destituito di pregio è l'ulteriore comune motivo che censura la conferma del giudizio di comparazione in esito all'esclusione dell'aggravante di aver agito con armi. La Corte di merito (pag.
25) ha ritenuto di mantenere fermo il giudizio di equivalenza segnalando lo spessore della residua aggravante del travisamento e la rilevanza della realizzazione concursuale della fattispecie, ritenendo in fatto contesta l'aggravante delle più persone riunite. Inoltre, pur dando atto della mancata contestazione della recidiva, ha legittimamente valorizzato in senso ostativo i numerosi specifici precedenti che militano a carico degli imputati. Deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa in violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto i giudici d'appello si sono limitati a valorizzare la realizzazione plurisoggettiva dell'illecito e i precedenti giudiziari dei ricorrenti, restando nel perimetro dei criteri normativi dettati dall'art. 133 cod.pen. per definire la gravità del fatto e la capacità a delinquere degli agenti.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917-01;
Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02; Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 246529-01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al capo 2) limitatamente alle posizioni dei ricorrenti Liguori e Paone mentre le residue censure risultano inammissibili. Il ricorso dell'imputato Smaldone deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alle posizioni di Liguori Giovanni e Paone Alain limitatamente al reato di cui all'art. 605 cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina. Dichiara inammissibile il ricorso di Smaldone Pietro e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille