Italian court dismisses appeal against penalty adjustment for inadmissible grounds under Article 599-bis of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's complaint regarding the penalty adjustment made by the Court of Appeal. The defendant argued a lack of reasoning in the lower court's decision, but the court held that such grounds are not permitted in cassation proceedings under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding penalty adjustments under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, complaints concerning the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate a lack of legality in the imposed sanction, as specific grounds like omitted conditions for acquittal or waived reasons are excluded from review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALESSANDRO nato a CATANIA il 28/11/1985 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato DE PLANO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Russo Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10/03/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati al medesimo ascritti.
2. Deduce il difetto di motivazione con riguardo alla determinazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta - ipotesi che nel caso in esame non ricorre - in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci