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Sentenza — n. 45687/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding insufficient evidence for detention in aggravated robbery case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court relied on outdated and generic photographic identification without corroborating evidence. The court rejected this, stating that cassation review in detention cases is limited to checking for logical flaws in the lower court's reasoning, not re-evaluating the sufficiency of the evidence itself.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against detention measures, the supreme court reviews only for logical flaws in the lower court's reasoning, not the substantive sufficiency of evidence.

Parole chiave

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detention measures cassation review logical flaws photographic identification probationary standard identificazione forense documenti d'identità usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di De Chirico Francesco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De Chirico, indagato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che il tribunale, trascurando precse doglianze difensive, era pervenuto alla affermazione della mancata scarcerazione dell'imputato avvalendosi unicamente del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa in fase di indagine, senza considerare che la stessa aveva fornito indicazioni molto generiche sulle caratteristiche fisiche dell'autore della presunta rapina e che l'album fotografico mostrato alla vittima era costituito prevalentemente da fotografie di soggetti con caratteristiche in netto contrasto con la descrizione fornita; inoltre la fotografia di De Chirico non era attuale, ma a risaliva a 10 anni prima; il difensore rileva inoltre che il dato costituito da dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, acquisite senza instaurazione di un contraddittorio e prive di elementi di riscontro esterno, doveva essere considerato dotato di un valore probatorio limitato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697); pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei )m-'./n.)`'(\`•‘ giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato tutti gli elementi in base ai quali si sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, individuati nel riconoscimento fotografico effettuato da Ferrucci Francesco, che ha anche aggiunto che il rapinatore era dall'andatura claudicante ed era fuggito alla guida di una Fiat Multipla, elementi entrambi che caratterizzano l'indagato, come riferito dal carabiniere Salamone (sui quali il ricorso non si confronta assolutamente).

Quanto alle eccezioni contenute in ricorso, è noto c:he tema di misure cautelari personali, per la loro applicazione è necessaria una "probatio minor" di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza: ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

J) O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle m n "D spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Cn Usi jq ammende. >>