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Ordinanza — n. 45683/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible due to lack of conditional acquittal claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued that the stalking charge should have been absorbed into attempted extortion, but the court found no basis for a conditional acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected under Article 448, paragraph 2-bis, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they do not allege omitted evaluation of conditions for a conditional acquittal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Inadmissible Appeal Conditional Acquittal Stalking Absorption Court of Cassation Procedural Exclusion tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il collegio rafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
27201401) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HASSEN ADNANE nato il 02/10/1980 avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Savona applicava al ricorrente la pena concordata per i reati allo stesso ascritti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il reato di atti persecutori avrebbe dovuto essere assorbito in quello di estorsione tentata. 3.II ricorso è inammissibile. Il collegio rafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023 L'estensore I