Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata). Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 599-bis cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata). Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO PASQUALE nato a NAPOLI il 08/04/1968 RONGA SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1983 ISAIA LUCA nato a NAPOLI il 24/12/1980 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1992 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata).
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..
3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza imor; 1A,r4 emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestanddril trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -al). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L