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Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata). Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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articolo 599-bis cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata). Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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aggravamento della pena motivi di cassazione differimento dell'esecuzione della pena tentata estorsione revisione della sentenza penale concorso di domande d'estradizione

Disposizioni normative citate

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articolo 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.
articolo 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza imor; 1A,r4 emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO PASQUALE nato a NAPOLI il 08/04/1968 RONGA SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1983 ISAIA LUCA nato a NAPOLI il 24/12/1980 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1992 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli applicava ai ricorrente la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati loro ascritti (tentata estorsione aggravata).

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di Isaia Luca e Pasquale Scognamiglio che con ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto, contestavano la mancata valutazione da parte della Corte d'appella delle cause di non punibilità previste nell'articolo 129 cod. proc. pen..

3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza imor; 1A,r4 emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestanddril trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -al). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equítativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L