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Ordinanza — n. 45675/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; new extension statute does not apply retroactively to pre-enactment judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for cassation. Although the appellant argued for a fifteen-day extension due to the absence of the defendant during the appeal proceedings, the Court held this extension applies only to judgments rendered after the new law's entry into force. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 544, 585 c.p.p.; Art. 89 comma 3 D.Lg.vo 150/2022: The fifteen-day extension for filing cassation appeals applies exclusively to judgments pronounced after the law's entry into force and does not cover pending appeals from earlier judgments.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness statutory extension retroactivity absence of defendant appeal transitional provisions criminal procedure court costs inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 544 c.p.p.
Art. 585 c.p.p.
Lg.vo 150 del :2022, inserita con il comma 1-bis dell'art. 585 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
in relazione all'art. 628 cod.
Art. 628 cod. pen.
in relazione all'art. 628 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.
Art. 67 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
in relazione all'art. 133 cod. pen., mancanza assoluta di motivazione;
Art. 89 comma 3 D.Lg.vo 150/2022
che stabilisce un aumento del termine per impugnare pari a quindici giorni nel caso in cui il processo sia stato celebrato in assenza dell'imputato; detta disposizione, infatti, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01
Lg.vo cit., è applicabile esclusivamente alle impugnazioni aventi ad oggetto sentenze pronunciate in data successiva alla sua entrata in vigore (cfr., in ordine al regime transitorio relativo alle impugnazioni, Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Butera Tomas, nato a Soveria Mannelli il 15.5.1993, contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui 21.7.2021, il GUP del Tribunale di Lamezia Terme aveva riconosciuto Tomas Butera responsabile (in concorso con Onorina Adelina Donna) del delitto di rapina pluriaggravata in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., esclusa inoltre l'aggravante di cu all'art 628, comma 1, n. 1, cod. pen., l'aveva condannata alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.111,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione Tomas Butera tramite il cifensore deducendo erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 e 628 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione rispetto ai motivi di appello; erronea applicazione degli artt. 67 e 69 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., mancanza assoluta di motivazione;

3. la difesa del Butera ha trasmesso documentazione a sostegno della ammissibilità del ricorso e, in particolare, l'istanza di annullamento dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme nei confronti dell'odierno ricorrente, il parere del PM ed i relativi provvedimenti adottati dalla Corte di appello di Catanzaro e del Tribunale di Lametia Terme in funzione di Giudice dell'Esecuzione.

4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La Corte di appello ha pronunciato la sua decisione in data 18.10.2022 riservando novanta giorni per il deposito della motivazione che è stata depositata tempestivamente, ovvero il giorno 16.1.2023. Il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era perciò il 2.3.2023, in forza del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen.; il ricorso, tuttavia, è stato inoltrato in data 17.3.2023. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non è applicabile la disposizione, introdotta con il D.

Lg.vo 150 del :2022, inserita con il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. che stabilisce un aumento del termine per impugnare pari a quindici giorni nel caso in cui il processo sia stato celebrato in assenza dell'imputato; detta disposizione, infatti, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D. Lg.vo cit., è applicabile esclusivamente alle impugnazioni aventi ad oggetto sentenze pronunciate in data successiva alla sua entrata in vigore (cfr., in ordine al regime transitorio relativo alle impugnazioni, Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di cause di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così