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Ordinanza — n. 45674/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45674/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Verona applicavaYricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso ascritti (ricettazione). Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.

Regesto Legislator

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articolo 129 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali remissione della pena riscossione di pene pecuniarie ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 129 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUB MOHAMED MAROUENE CUI: 049MNZD nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Verona applicavaYricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso ascritti (ricettazione).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all'affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.

3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tali caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 61C), comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.