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Ordinanza — n. 45672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Matrullo Antonio, nato a Napoli 1'1.8.1985, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 5.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrccca FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 6.4.2021, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Antonio Matrullo responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ricorre per cassazione Antonio Matrullo deducendo inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca dell'annullamento diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale oltraggio alla corte procedura di ricusazione divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione Antonio Matrullo deducendo inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 da versare in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Matrullo Antonio, nato a Napoli 1'1.8.1985, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 5.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrccca FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 6.4.2021, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Antonio Matrullo responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione Antonio Matrullo deducendo inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24,, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 da versare in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in