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Ordinanza — n. 45667/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45667/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 31 gennaio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Samuel Fichera la pena di anni 1, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. a titolo di aumento per continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 8 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino 2. Samuel Fichera propone personalmente ricorso per c:assazione avverso detta sentenza, riservandosi di indicare i motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45667/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. a titolo di aumento per continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 8 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino 2. Samuel Fichera propone personalmente ricorso per c:assazione avverso detta sentenza, riservandosi di indicare i motivi di impugnazione.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento fatture fittizie responsabilità penale responsabilità penale dei minori accertamento insufficiente dei fatti fattispecie

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
In data 31 gennaio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Samuel Fichera la pena di anni 1, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA SAMUEL nato a Savigliano il 11/06/1999 avverso la sentenza del 31/01/2023 del Tribunale di Cuneo udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 31 gennaio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Samuel Fichera la pena di anni 1, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. a titolo di aumento per continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 8 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino 2. Samuel Fichera propone personalmente ricorso per c:assazione avverso detta sentenza, riservandosi di indicare i motivi di impugnazione.

3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Cpsfiiere esten, sore 2 7 La Presidente