Sentenza — n. 45664/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 707 cod. pen, art. 442, comma 2 cod. proc. pen, art. 707 cod. pen; Sentenza — n. 45664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIO PAOLO nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ed inammissibilità nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen.. Si tratta di un vizio emendabile direttamente in sede di legittimità attraverso l'utilizzo dei poteri conferiti alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2028, Matrone, Rv. 271831 - 01) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. La pena deve essere rideterminata in mesi tre di arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in mesi tre di arresto. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L'este