Cassation appeal dismissed for personal filing; Zichittella's appeal separated and remanded for new role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Francesco Bonofiglio's appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense attorney, rendering it void under new procedural rules. Conversely, Giovanni Zichittella's appeal regarding sentencing correlation could not be decided immediately and was separated into a new file for proper review. The decision establishes that appeals must be submitted by registered counsel to avoid dismissal, while complex sentencing issues require remand for fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments must be submitted by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; otherwise, they are inadmissible, and appeals involving complex sentencing correlations require separation and remand for new procedural handling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Zichittella Giovanni nato a Marsala il 17/11/1981 (stralciato) Bonofiglio Francesco nato a Scandale 1'11/3/1973 avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 26/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 26/5/2023 il GIP del Tribunale di Torino, applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Zichittella Giovanni e Bonofiglio Francesco, per i reati a loro rispettivamente ascritti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (Zichittella) e di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa ( Bonofiglio). Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, Zichittella il difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza posto che il giudice, nel determinare la pena, avrebbe computato a titolo di continuazione anche il delitto di cui al capo 16, non contestato a Zichittella Giovanni;
Bonofiglio deduce,invece, l'omessa motivazione della sentenza in relazione all'aumento per la continuazione interna, di mesi 5, ritenuto eccessivo. La posizione di Zichittella Giovanni, non è definibile con procedura "de plano" pertanto va separata ed il procedimento rinviato a nuovo ruolo.Quanto a Bonofiglio il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di Bonofiglio Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ordina la separazione della posizione di Zichittella Giovanni, con formazione di autonomo fascicolo e rinvio a nuovo ruolo, perché si proceda nel rispetto delle forme di cui all'art. 611 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore Il presidEin