Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45328/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for personal filing; Zichittella's appeal separated and remanded for new role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Francesco Bonofiglio's appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense attorney, rendering it void under new procedural rules. Conversely, Giovanni Zichittella's appeal regarding sentencing correlation could not be decided immediately and was separated into a new file for proper review. The decision establishes that appeals must be submitted by registered counsel to avoid dismissal, while complex sentencing issues require remand for fresh examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments must be submitted by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; otherwise, they are inadmissible, and appeals involving complex sentencing correlations require separation and remand for new procedural handling.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility personal filing invalidity defense attorney registration sentencing correlation review procedural remand order special roll requirement inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
Art. 611 cod. proc. pen.
Ordina la separazione della posizione di Zichittella Giovanni, con formazione di autonomo fascicolo e rinvio a nuovo ruolo, perché si proceda nel rispetto delle forme di cui all'art. 611 cod.proc.pen.
Art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
art. 613 cod. proc. pen
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
art. 611 cod.proc.pen
Ordina la separazione della posizione di Zichittella Giovanni, con formazione di autonomo fascicolo e rinvio a nuovo ruolo, perché si proceda nel rispetto delle forme di cui all'art. 611 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Zichittella Giovanni nato a Marsala il 17/11/1981 (stralciato) Bonofiglio Francesco nato a Scandale 1'11/3/1973 avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 26/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 26/5/2023 il GIP del Tribunale di Torino, applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Zichittella Giovanni e Bonofiglio Francesco, per i reati a loro rispettivamente ascritti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (Zichittella) e di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa ( Bonofiglio). Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, Zichittella il difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza posto che il giudice, nel determinare la pena, avrebbe computato a titolo di continuazione anche il delitto di cui al capo 16, non contestato a Zichittella Giovanni;

Bonofiglio deduce,invece, l'omessa motivazione della sentenza in relazione all'aumento per la continuazione interna, di mesi 5, ritenuto eccessivo. La posizione di Zichittella Giovanni, non è definibile con procedura "de plano" pertanto va separata ed il procedimento rinviato a nuovo ruolo.Quanto a Bonofiglio il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Bonofiglio Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ordina la separazione della posizione di Zichittella Giovanni, con formazione di autonomo fascicolo e rinvio a nuovo ruolo, perché si proceda nel rispetto delle forme di cui all'art. 611 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore Il presidEin